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Articolo 79 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Limiti degli aumenti delle pene accessorie

Dispositivo dell'art. 79 Codice Penale

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti(1):

  1. 1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
  2. 2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Note

(1) Anche per quanto riguarda le pene accessorie, sono previsti dei limiti precisi all'aumento delle stesse, nel rispetto del cumulo materiale temperato.

Ratio Legis

La norma, prevedendo limiti agli aumenti delle pene accessorie, trova la propria ratio nella volontà del legislatore di evitare eccessivi inasprimenti di pena, che non sarebbero rispondenti alla finalità di emenda della pena. Per tale motivo è stato adottato il principio del cumulo materiale temperato.

Spiegazione dell'art. 79 Codice Penale

La norma in esame pone un limite al cumulo di determinate pene accessorie temporanee (art. 19), nonostante l'art. 77 stabilisca l'applicazione per intero delle pene accessorie della stessa specie.

Infatti, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28) o dell'interdizione da una professione o da un arte (art. 30), la durata massima non può superare gli anni dieci, mentre, per la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35), il limite massimo è stabilito in cinque anni.

Massime relative all'art. 79 Codice Penale

Cass. pen. n. 1337/1987

Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall'art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689.

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