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Articolo 80 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Dispositivo dell'art. 80 Codice Penale

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano(1) anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna(2)(3).

Note

(1) Oltre all'ipotesi in cui il cumulo discende da un'unica sentenza o decreto, come previsto dall'art. art. 71 del c.p., viene contemplata anche quella in cui il cumulo discende da più provvedimenti di condanna, successivamente emessi. Tale comma, quindi, riferisce anche a quest'ultima ipotesi le regole relative all'applicazione del cumulo materiale e alle sue limitazioni, di cui all'art. art. 78 del c.p..
(2) Bisogna però precisare che non tutte le pene vanno cumulate. Infatti, vanno di certo tutte cumulate le pene in corso di espiazione o già espiate con pene non ancora espiate per reati consumati anteriormente all'inizio dell'esecuzione delle predette pene (nel rispetto dei limiti di cui all'art. art. 78 del c.p.) senza fare distinzione tra pene espiate e pene ancora da espiare, mentre le pene in corso di espiazione o già espiate sono cumulate con pene irrogate per reati consumati nel corso di esecuzione delle pene di cui sopra, ma solo tra le pene dei nuovi reati e quelle non ancora espiate dei reati per cui la consumazione era iniziata prima della consumazione dei nuovi. Infine quando ricorrono entrambe le situazioni citate, vengono cumulate le pene relative ai reati commessi prima dell'inizio dell'espiazione della pena e, poi, quelle per i reati consumati in corso di espiazione.
(3) Nel momento in cui si procede al cumulo, si ricordi che deve tenersi presente anche l'eventuale carcerazione preventiva, diversamente dalle pene estinte, ad esempio per effetto di indulto, amnistia o prescrizione, che non devono essere computate.

Ratio Legis

Il fondamento della norma, la quale prevede l'applicazione delle regole relative all'applicazione del cumulo materiale e alle sue limitazioni anche al caso di pluralità di condanne susseguitesi nel tempo, si riscontra nel rispetto del principio di equità. Al contempo bisogna precisare che quanto previsto dal presente articolo non deve essere inteso nel senso che un soggetto, al quale siano state comminate più pene detentive temporanee, non possa rimanere detenuto complessivamente, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o per un periodo superiore a trent'anni.

Spiegazione dell'art. 80 Codice Penale

A differenza di quanto previsto per i reati commessi durante l'esecuzione della pena o in seguito all'espiazione di essa (per i quali i limiti di cui all'art. 78 e 79 non valgono), il codice penale adotta, in tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale, espressamente stabilendo che le pene inflitte per diversi reati si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico, con il temperamento fornito dai limiti predetti. Tale principio trova applicazione, a norma dell'articolo in esame, anche nel caso di pene inflitte con sentenze e con decreti diversi.

Allo stesso modo, i medesimi principi trovano applicazione anche quando bisogna giudicare il medesimo soggetto per reati commessi prima della detenzione e quindi dell'espiazione della pena, prima o dopo la condanna.

Nel caso inverso in cui il condannato, durante l'espiazione della pena, commetta un nuovo reato,, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendente in esso, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data della commissione del nuovo reato, determinando la data della decorrenza del nuovo cumulo dalla data dell'ultimo reato.

In sintesi, quando in sede di esecuzione si deve provvedere al cumulo delle pene inflitte con più sentenze o più decreti penali di condanna, va applicato il criterio secondo il quale occorre innanzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione, tenendo conto delle limitazioni previste dall'art. 78, per poi procedere a tanti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante e dopo la detenzione stessa.

Massime relative all'art. 80 Codice Penale

Cass. pen. n. 50135/2015

In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione.

Cass. pen. n. 39946/2004

Il criterio «moderatore» della pena previsto dall'art. 78 c.p. non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, fattispecie nella quale si impone la formazione di cumuli differenti, per ognuno dei quali, isolatamente considerato, opera il detto criterio «moderatore» e sempre che si tratti di pene concorrenti, inflitte con una unica condanna o anche con condanne diverse ma riferibili ad un medesimo arco temporale, sì da giustificare almeno l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Cass. pen. n. 31214/2004

In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto.

Cass. pen. n. 31211/2004

Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.

Cass. pen. n. 48160/2003

Alla formazione del cumulo giuridico, mediante applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., deve pervenirsi solo previo scorporo delle pene eventualmente coperte da condono, operando il detto criterio moderatore solo sull'insieme delle pene effettivamente eseguibili.

Cass. pen. n. 40301/2003

Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il dies a quo decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata.

Cass. pen. n. 4507/2000

Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate dalla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all'estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 c.p., non può essere inserita nel cumulo, sia per l'assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di «altro effetto penale della condanna», previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un difetto riflesso di natura penale.

Cass. pen. n. 613/1999

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.

Cass. pen. n. 4940/1998

In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, a detto cumulo la somma complessiva di pena espiata in custodia cautelare, qualora i periodi di carcerazione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, il cumulo dovrà eseguirsi tra il residuo di pena da espiare e la pena irrogata per il reato successivamente commesso e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. Ne consegue che, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. è applicabile solo nel caso che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta.

Cass. pen. n. 2932/1998

La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del P.M.

Cass. pen. n. 3628/1994

In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di conciliazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso infatti il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi necessariamente, violando con il disposto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.

Cass. pen. n. 2818/1994

I benefici eventualmente spettanti al condannato in applicazione di amnistie o condoni non possono mai detrarsi dal cumulo giuridico risultante ex art. 7 della L. n. 34 del 1987 in tema di misure per chi si dissocia dal terrorismo, bensì dal cumulo aritmetico risultante dalla somma delle pene irrogate con le sentenze alle quali sono state applicate le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della predetta legge.

Cass. pen. n. 3756/1993

Quando per delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna, la pena complessiva da espiare non può eccedere - ma non può, ovviamente, essere inferiore - anni ventidue e mesi sei e la pena così determinata deve essere considerata pena unica, con evidente esplicita deroga alla disciplina comune in materia di cumulo dettata dal codice penale; con la conseguenza che la decorrenza non può che essere fissata alla data dell'arresto, a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso (ma sempre che questo sia stato posto in essere entro il 31 dicembre 1993).

Cass. pen. n. 1915/1993

Il criterio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione (tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p.) e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante (e dopo) la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato sia la pena relativa a quest'ultimo e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dall'arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione, non trova applicazione nell'ipotesi di cumulo speciale di cui all'art. 7, della L. 18 febbraio 1987, n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). In forza di tale norma, invero, per i reati di terrorismo, alla duplice condizione della dissociazione e della data di commissione (entro il 31 dicembre 1983) dei reati ricompresi nel cumulo, il tetto massimo di «pena complessiva da espiare» deve essere inderogabilmente fissato nella misura di anni ventidue e mesi sei di reclusione, e la decorrenza è quella dell'arresto a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso.

Cass. pen. n. 3482/1992

Nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell'operata unificazione.

Cass. pen. n. 266/1992

In caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell'inizio della espiazione e, in parte, nel corso di questa, occorre unificare anzitutto quelle relative a tutti i reati del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi nel corso dell'espiazione, secondo il loro ordine cronologico, comprendendo in ciascuno dei cumuli parziali la porzione di pena determinata con il cumulo precedente, che doveva ancora essere espiata alla data di commissione del nuovo reato, unitamente alla pena relativa a quest'ultimo, e così via fino all'ultimo dei reati per cui è intervenuta condanna.

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