La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti (1):
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti (1):
Cass. pen. n. 1337/1987
Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall'art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)
Con il presente volume l'autore propone un viaggio attraverso il concorso di persone nel reato scandito dai fondamentali istituti giuspenalistici: realizzazione del fatto tipico, contributo obiettivamente rilevante e colpevolezza (dolo, colpa, responsabilità oggettiva). Particolare analisi caratterizza la lettura del principio della personalità della responsabilità penale, opportunamente adattato anche agli ambiti del c.d. concorso anomalo, della cooperazione,... (continua)