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Articolo 32 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Dispositivo dell'art. 32 bis Codice Penale

(1)L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore(2)(3).

Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [19 n. 4](4).

Note

(1) L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'art 120 della legge 24 novembre 1981, n.689.
(2) L’articolo 15, comma 3, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha ha aggiunto il riferimento al direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
(3) Si ricordi che sussistono ipotesi di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese che trovano disciplina specifica extra codicem. Ci si riferisce alla disposizione di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi, di disciplina del mercato finanziario), nonché all'art. 5, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401 in materia di giochi e scommesse clandestine.
(4) Cosa debba intendersi per abuso dei poteri o violazione dei doveri è stato ampiamente discusso nelle cause penali per i cd fatti di Tangentopoli. In dottrina è stato ritento che si debba trattare dei delitti commessi con violazione "dei poteri-doveri funzionali quali desumibili dallo Statuto della società o dalle deleghe ricevute o, comunque, semplicemente agendo in violazione di leggi di qualsivoglia natura".

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di aumentare il peso sanzionatorio a quei reati tipici dei cd colletti bianchi ovvero quei reati strettamente connessi all'esercizio di attività imprenditoriale. Tale misura accessoria si caratterizza poi in quanto la determinazione della durata non è rimessa alla scelta discrezionale del giudice, bensì alle indicazioni offerte dall' art. 37 del c.p..

Spiegazione dell'art. 32 bis Codice Penale

Tale pena accessoria per i delitti consegue ad ogni condanna alla reclusione per un tempo superiore ai sei mesi, qualora il delitto sia stato commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti l'ufficio.

La conseguenza è l'impossibilità di continuare ad esercitare le cariche direttive delle persone giuridiche e delle imprese, durante l'interdizione.

Per contro, non è prevista la decadenza dell'ufficio, il che significa che, una volta espiata la pena oppure una volta cessata l'interdizione (si ricorda infatti che essa può durare al massimo cinque anni), il condannato può tornare ad esercitare l'ufficio.

Non trattandosi qui di delitti che coinvolgono interessi dello Stato inteso come apparato amministrativo (come nei casi cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici ex art. 28 e art. 29), ma solo interessi privati, la gravità del fatto è minore e non è quindi prevista l'interdizione perpetua.

Massime relative all'art. 32 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 32682/2021

La pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis cod. pen., si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/12/2019).

Cass. pen. n. 10422/1992

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la pena accessoria della incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilitą e non anche nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione.

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