Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore(1).
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione [421] possono essere annullati su istanza del tutore(2), dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio [419], qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione(3).
Possono essere annullati su istanza(4) dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente(5).
Note
(1)
Il primo comma è stato inserito dall'art. 9 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
(2)
Il potere di attivare il procedimento di annullamento degli atti spetta al tutore in quanto rappresentante legale, salva la presenza del protutore (di cui al precedente
art. 360 del c.c. co. III).
(3)
L'atto che viene posto in essere da un soggetto cui sia già stato nominato un tutore provvisorio nel corso di un procedimento di interdizione risulta annullabile, perché compiuto da un soggetto legalmente incapace,
"tutte le volte in cui il procedimento nel corso del quale è intervenuta la nomina del tutore provvisorio si concluda con la dichiarazione di interdizione, risultando irrilevanti le vicende che vengano a verificarsi nel corso del procedimento" (così Cass. sez. II, n. 14781/2009 ove era accaduta la revoca della nomina del tutore provvisorio successivamente al compimento dell'atto e la contestuale nomina di un curatore provvisorio).
Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione suddetta decorrerà, ai sensi del co. II dell'
art. 1442 del c.c.,
"dalla data di cessazione dell`incapacità legale e non da quella di compimento dell'atto annullabile".
(4)
In merito alla capacità processuale dell'inabilitato (già dichiarato tale), si rileva come possa stare in giudizio -come attore o convenuto- solamente con l'assistenza del curatore, che è supporto alla volontà dell'assistito ma non lo sostituisce processualmente (vedasi Cass. sez. I, n. 5775/2009). Così, tanto per lo stare in giudizio quanto per ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione (ossia per gli atti non indicati dall'autorità giudiziaria e quindi esclusi dai poteri dell'inabilitato) occorrerà l'assenso del curatore per integrare la domanda dell'inabilitato.
(5)
Oltre all'
art. 428 del c.c., si richiama l'
art. 1443 del c.c. che limita le restituzioni dell'incapace (dovute in seguito a sentenza di annullamento) esclusivamente a ciò che venne rivolto a suo vantaggio.