Cass. pen. n. 36775/2024
In tema di prove, il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone e non anche dall'indagato o dall'imputato, per i quali è opponibile al magistrato penale il solo segreto di Stato. (Conf.: n. 3288 del 1990, Rv. 185191-01). (Rigetta in parte, Trib. Libertà Torino, 28/02/2024)
Cass. pen. n. 46207/2021
Il consenso prestato dall'imputato alla testimonianza dell'avvocato che abbia svolto attività difensiva nel suo interesse non fa comunque venir meno il segreto professionale e la facoltà del difensore di astenersi dal deporre su quanto appreso nello svolgimento del suo ufficio. (Dichiara inammissibile, Corte Assise Appello Catania, 13/07/2020)
Cass. pen. n. 35705/2020
La decisione in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione del segreto professionale ex art. 200 cod. proc. pen. e sulla loro conseguente distruzione, ai sensi dell'art. 271, commi 2 e 3, cod. proc. pen., può intervenire in ogni stato e grado del giudizio ad opera del giudice che procede e non è impedita da eventuali decisioni in senso difforme in precedenza adottate, quantunque non impugnate, essendo l'inutilizzabilità rilevabile d'ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, non lasciata alla disponibilità esclusiva delle parti. (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Venezia, 16/09/2019)
Cass. pen. n. 5782/2019
La previsione della possibilità di costringere il dichiarante ad indicare la fonte dell'informazione ex art. 200, comma 3, cod. proc. pen. non trova applicazione nella fase delle indagini preliminari bensì nel solo giudizio. (Rigetta, Trib. Libertà Milano, 05/09/2019)
Cass. pen. n. 9989/2018
Il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista avente ad oggetto atti e documenti relativi all'esercizio della sua attività professionale deve conformarsi con rigore al criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini ex art. 200, comma 3 cod. proc. pen. e art. 10 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, evitando quanto più é possibile interventi invasivi nella sfera professionale. (Fattispecie in cui é stato ritenuto illegittimo il sequestro indiscriminato di supporti telefonici ed informatici ad un giornalista, alla sua convivente ed alla sua ex moglie).
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In tema di sequestro probatorio, l'esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli art. 200 e 201 cod. proc. pen. non deve essere preceduta dall'avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale ( nella specie connesso all'attività di giornalista) o di ufficio e può dunque essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni sino all'opposizione per " iscritto" del limite.
Cass. pen. n. 24617/2015
È illegittimo il ricorso alla perquisizione e al sequestro di sistema informatico in uso ad un giornalista al fine di acquisire i nomi delle persone dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione, salvo che non siano contestualmente esplicitate le ragioni per le quali si ritenga che tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e che la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte di esse, atteso quanto disposto dall'art. 200, comma terzo, cod. proc. pen., e dall'art. 10 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte E.D.U.
Cass. pen. n. 15208/2010
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili le deposizioni testimoniali rese in sede di rogatoria all'estero da soggetti che, secondo la legge italiana, avrebbero potuto avvalersi del segreto professionale ex art. 200 c.p.p..
Cass. pen. n. 25755/2007
Il segreto dei giornalisti professionisti è circoscritto all'indicazione del nome della fonte, nel cui ambito rientra qualsiasi indicazione che possa portare ad individuare la stessa.
Corte cost. n. 87/1997
È infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme processuali e dell'ordinamento professionale nella parte in cui non comprendono i praticanti procuratori tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto per ragione del loro ufficio.
Cass. pen. n. 3288/1990
È legittimo il sequestro, eseguito presso lo studio di libero professionista (nella specie medico) al fine di accertare il reato di irregolare tenuta di scritture contabili finalizzata all'evasione fiscale, di documentazione contenente i nominativi dei clienti e i compensi percepiti, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e l'unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato.