Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11274 del 4 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di intercettazioni ambientali e telefoniche, sono utilizzabili le dichiarazioni rese da congiunti nel corso di conversazioni captate, in quanto la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. è strettamente limitata alla acquisizione della testimonianza in dibattimento e non può estendersi a mezzi di acquisizione della prova differenti. (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 07/12/2020)

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