(massima n. 1)
In tema di intercettazioni ambientali e telefoniche, sono utilizzabili le dichiarazioni rese da congiunti nel corso di conversazioni captate, in quanto la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. è strettamente limitata alla acquisizione della testimonianza in dibattimento e non può estendersi a mezzi di acquisizione della prova differenti. (Dichiara inammissibile, Corte Appello L'Aquila, 07/12/2020)