Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6726 del 8 giugno 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 199 c.p.p., che disciplina la facoltą di astenersi dal deporre dei prossimi congiunti dell'imputato, non č suscettibile di interpretazione estensiva, avendo il legislatore provveduto ad individuare, sulla base di criteri improntati a ragionevolezza e quindi conformi ai principi costituzionali, quelle posizioni che, anche nell'ambito del rapporto familiare «di fatto», sono state ritenute meritevoli di considerazioni in relazione alle finalitą della norma. (In applicazione di detto principio, la Corte ha escluso che possano rifiutarsi di rendere testimonianza, e che debbano essere necessariamente informati di tale facoltą, i familiari di ciascun convivente nel procedimento instaurato nei confronti dell'altro).

(massima n. 2)

Rientrano nell'ambito di applicabilitą dell'art. 430 c.p.p., che disciplina lo svolgimento di attivitą integrativa di indagine, le dichiarazioni, rese da un teste successivamente all'apertura del dibattimento ed assunte dalla polizia giudiziaria, purché acquisite dal pubblico ministero; ne consegue che tali dichiarazioni possono legittimamente essere utilizzate per le contestazioni nel corso del dibattimento, a condizione che le altre parti siano state poste in grado di prenderne visione ed estrarne copia ai sensi dell'art. 430, comma secondo, c.p.p.

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