Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8007 del 14 agosto 1996

(4 massime)

(massima n. 1)

Il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non costituisce ricognizione e, come tale, non è soggetto a particolari formalità. Esso è un mero accertamento di fatto, e non un atto processuale formale, e può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.

(massima n. 2)

La norma di cui all'art. 199 c.p.p. relativa all'astensione dei testimoni perché prossimi congiunti dell'imputato si riferisce al rapporto di parentela tra il teste e il soggetto contro cui si sta procedendo ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del processo in questione.

(massima n. 3)

Perché possa trovare applicazione la particolare disciplina prevista dall'art. 210 c.p.p. per l'esame delle persone imputate in procedimento connesso, occorre la pendenza a carico delle stesse di un procedimento penale connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con quello per cui si procede. Tale connessione deve essere concreta ed attuale, e non già meramente astratta e potenziale.

(massima n. 4)

Qualora il verbale venga redatto con il mezzo della stenotipia, l'eventuale ritardo nel deposito della trascrizione rispetto al termine stabilito dall'art. 138 c.p.p. non comporta alcuna nullità processuale, essendo facoltà della parte interessata richiedere un termine allo scopo di verificare la corrispondenza tra il contenuto della trascrizione e quello della registrazione. La richiesta di un termine, infatti, costituisce una facoltà discrezionale della parte, alla stessa non vietata, anche se non espressamente prevista dalla legge. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, nell'enunciare il principio di diritto sopra massimato, ha pure dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 523 c.p.p. nella parte in cui non prevede che la discussione finale avvenga dopo il deposito della trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia e che le parti possano chiedere la sospensione o il rinvio del processo in attesa del deposito detto).

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