(massima n. 1)
La mancata concessione a un testimone della facoltą di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199, comma 3, cod. proc. pen., per la ritenuta assenza del presupposto della convivenza "more uxorio" con l'imputato, fonda su un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimitą, ove congruamente e logicamente motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della facoltą di astensione, l'esistenza di un rapporto personale tra testimone e imputato, pur a fronte di una coabitazione solo saltuaria e a prescindere dai rapporti economici tra i due). (Annulla con rinvio, Corte Appello Napoli, 16/04/2021)