Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4501 del 5 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio abbreviato, qualora il prossimo congiunto, alla cui assunzione sia stata condizionata la richiesta di accesso al rito, si avvalga della facoltą di non rendere testimonianza ai sensi dell'art. 199 c.p.p., ben possono essere utilizzate le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullitą relativa per l'omissione dell'avviso della facoltą di astensione, atteso che con la scelta del rito l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p.

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