Le norme sull'
arresto e sul
fermo, cui si è aggiunta tale disposizione relativa
all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, conseguono a quanto disposto dall'art.
13 Cost, secondo cui l'
autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisoriamente limitative della
libertà personale, ma solamente in
casi eccezionali di necessità ed urgenza, imponendo altresì che tali misure vengano successivamente
convalidate dall'autorità giudiziaria entro precisi limiti, pena la revoca e la perdita di efficacia della misura.
Anche tale misura pre-cautelare, al pari dell'arresto e del fermo, necessità degli adempimenti esecutivi di cui agli articoli
385 e seguenti, e soprattutto della convalida da parte del giudice di cui all'art.
390.
Ad ogni modo, l'allontanamento disposto dalla
polizia giudiziaria non è un obbligo, ma una mera
facoltà (la cui scelta di opportunità è comunque affidata al
pubblico ministero, qualora il soggetto venga colto in
flagranza dei delitti elencati dal comma 6 dell'articolo
282 bis (ovvero reati contro la famiglia, pornografia minorile e
prostituzione minorile), ma solamente qualora sussistano
fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa dal reato.
Come già accennato, la misura va disposta su
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e poi confermata per iscritto.
Per quanto riguarda la
flagranza, essa consiste (ex art.
382) nell'essere colto
nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo, viene
inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altri, oppure con indosso
cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia appena commesso il reato.
Nella prima ipotesi si parla comunemente di
flagranza propria, nelle altre di
flagranza impropria o quasi-flagranza.
Data la particolarità della quasi-flagranza, si impone una lettura rigorosa del dato normativo, tramite il quale la locuzione “
subito dopo il reato” va intesa come un
susseguirsi ininterrotto e concitato degli eventi tra la condotta illecita e l'arresto.
Da ultimo, ai sensi del comma 2, l'arresto può essere disposto anche per
delitto perseguibile a querela (resa oralmente), purché la persona offesa non rimetta la querela.