1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario [135] a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti(1).
1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge(2).
Note
***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)
[omissis]
1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.__________________
(1)
Si ricordi che l'ausiliario è escluso dalla fase deliberativa per espresso divieto previsto ex art. 125, comma quarto.
(2)
Comma inserito dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 151 (c.d. "Riforma Cartabia").


Ratio Legis




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