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Articolo 136 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Contenuto del verbale

Dispositivo dell'art. 136 Codice di procedura penale

1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario [126] ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione [499, 501].

Ratio Legis

Il verbale svolge una funzione sia rappresentativa sia conservativa degli atti che si compiono nel procedimento.

Spiegazione dell'art. 136 Codice di procedura penale

Gli articoli 135, 136 e 137, applicabili in generale ai verbali redatti con la stenotipia o altro mezzo meccanico, ne disciplinano rispettivamente la redazione, il contenuto e la sottoscrizione.

Per quanto riguarda il contenuto, esso si sostanza nei tradizionale referenti topografici e cronologici (a volte comprensivi persino dell'ora, come richiesto per il verbale dell'arresto e del fermo (art386, comma 3, o per l'udienza dibattimentale (art. 480, comma 1), oppure ancora per il secondo accesso previsto ai fini della prima notifica all'imputato non detenuto (art. 59 disp. att. c.p.p.) e nella menzione delle genralità delle persone eventualmente intervenute e nell'indicazione delle cause, se conosciute, dell'assenza delle persone che sarebbero dovute intervenire.

L'ausiliario è tenuto innanzitutto a descrivere quanto avvenuto in sua presenza e di quanto ha fatto, e in secondo luogo ad indicare le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che stava assistendo, indicando in maniera analitica tutti gli elementi che possano influire sulla credibilità delle dichiarazioni stesse, come la spontaneità, la dettatura da parte del dichiarante, la consultazione di note scritte.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 136 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 1517/2014

In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Cass. pen. n. 13117/2011

Il verbale di udienza del processo penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in attestato, perché è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c..

Cass. pen. n. 14510/2009

L'attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell'apposito registro esistente presso il suo ufficio di un'opposizione a decreto penale di condanna, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, e all'avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all'ufficio giudiziario competente è atto di fede privilegiata e il suo contenuto resta al di fuori della libera valutazione del giudice. Ne consegue che è illegittima la declaratoria d'esecutività del decreto adottata dal giudice dell'esecuzione sul rilievo della mancata produzione, da parte del condannato, di copia dell'atto d'opposizione.

Cass. pen. n. 32009/2006

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.

Cass. pen. n. 9975/2003

Il verbale di udienza nel processo penale fa piena prova fino a querela di falso in quanto è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. (Fattispecie relativa a lettura contestuale di dispositivo e motivazione di sentenza di condanna con decorrenza del termine per impugnare da quella data con conseguente denuncia penale, poi archiviata, in relazione alla veridicità della formula “motivazione contestuale”).

Cass. pen. n. 9759/1999

L'eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, non è inquadrabile nell'ambito delle nullità di ordine generale. Peraltro, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, del pubblico ministero o del collegio non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse.

Cass. pen. n. 13403/1998

La mancata indicazione nel verbale di udienza (nella specie, udienza preliminare) dell'ora di apertura e chiusura non è di per sè causa di nullità della procedura, fermo restando che l'udienza non può iniziare in ora diversa da quella stabilita; circostanza, questa, che può essere accertata anche mediante apposita certificazione di cancelleria.

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Consulenze legali
relative all'articolo 136 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 21/04/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono a chiedere il seguente parere.
Il difensore presenta al giudice monocratico in udienza dibattimentale una memoria ex art. 121 c.p.p. dove contesta che il primo giudice poi sostituito, aveva rinviato l’udienza questioni preliminari ex art. 491 c.p.p. per circa 7 mesi per avere il tempo di leggere la memoria ex art. 121, sospendendo contestualmente la prescrizione come da verbale di udienza. (parere Q202128607).

Nell’udienza in cui il difensore contesta quanto suddetto il P.M. da ragione al difensore, il Giudice invece non si esprime.
Ebbene nel verbale di udienza non c è traccia di tale memoria ex art. 121 c.p.p. del difensore e neanche nelle trascrizioni di udienza emerge la contestazione comunque v’è materialmente la memoria nel fascolo per il dibattimento.
La domanda è, il difensore come si deve comportare alla prossima udienza in merito a ciò?

Altra domanda, il P.M. con memoria ex art. 121 c.p.p. scrive a dichiara in udienza come da trascrizioni la condanna con pena sospesa dell’imputato.

Invece il Giudice di cui sopra, nelle trascrizioni e nel verbale di udienza non riporta quanto affermato il P.M. per iscritto con la memoria ex art. 121 c.p.p. e oralmente, che riteneva l’imputato meritevole della pena sospesa, ovvero nel verbale di udienza il giudice scrive che il P.M. chiede pronuncia di condanna a x anni.
La domanda è il difensore come si deve comportare alla prossima udienza in merito a ciò?

Cordialità
Consulenza legale i 22/04/2022
Il quesito in esame, più che un’analisi giuridica del fatto, impone una risposta che trae origine dalla prassi.

Nel primo caso, laddove, per errore, non sia stato verbalizzato il deposito della memoria (e, dunque, la memoria sia stata comunque correttamente acquisita dal giudice e faccia parte del fascicolo per il dibattimento), il difensore potrebbe chiedere, alla successiva udienza, che si verbalizzi il fatto che “in data…..non è stata correttamente verbalizzato il deposito della memoria…..e che pertanto si fa presente tale circostanza a correzione e integrazione del verbale in esame”.
Se, invece, l’omessa verbalizzazione deriva da una omessa acquisizione a monte dell’atto al fascicolo, allora il rimedio sarà coi motivi di appello.

Stesso e identico ragionamento può esser fatto con le richieste conclusive del PM.
Se, dunque, effettivamente è stato riscontrato un errore di verbalizzazione a seguito del quale il Tribunale ha omesso di registrare la richiesta di pena sospesa della pubblica accusa (richiesta effettivamente interposta) allora basterà chiedere una rettifica del verbale.
Se, comunque, le trascrizioni danno correttamente conto della richiesta del PM, la correzione del verbale sarebbe davvero una mera formalità visto che le trascrizioni assumono un valore preponderante.


Vincenzo B. chiede
lunedì 24/08/2015 - Puglia
“Sono imputato presso il Tribunale di ... di calunnia art. 368 del c.p. per aver evidenziato nella richiesta di riesame che i militari operanti nel procedere a sequestro di apparati di intercettazione e cartaceo operato nella caserma dove ne ero il comandante,non avevano dato atto della "partecipazione" alle operazioni di un sottotenente dei carabinieri.Durante il dibattimento,tutti i militari sentiti confermavano la presenza del sottotenente,ma a loro dire come"osservatore" essendo costui aggregato alla compagnia per tirocinio pratico.Qualche giorno prima del sequestro operato in caserma,avevano installato a mia insaputa,due microspie nella mia caserma e avendo fatto successivamente richiesta di 9 dvd su 33.Dall'ascolto emergeva senza dubbio alcuno che il sottotenente non aveva svolto affatto il ruolo inesistente di"osservatore" ma aveva collaborato in pieno al sequestro,dettando ad un'altro ufficiale che scriveva al computer quanto sequestrato.In sede di processo,il giudice su reiterata opposizione del p.m. che aveva tra l'altro disposto il sequestro e autorizzato l'installazione delle cimici,anche ai sensi dell'art.507 del c.p.p. rigettava la richiesta della acquisizione e trascrizione dei dvd.Venivano pertanto denunciati per falsa testimonianza i 4 ufficiali in data ....06.2013 e sino al .... luglio 2015 non ricevendo alcuna notizia sebbene richiesta ai sensi degli artt.405 e 408 c.p.p.si chiedeva l'avocazione delle indagini al Procuratore Generale presso la locale corte d'appello distaccata.Secondo la norma in vigore,il giudice,tenuto conto che a settembre 2015 si terrà la discussione, potrà condannarmi per un reato che a mio parere non sussiste.La mia paura e che lo faccia,tenuto conto di come si è svolto tutto il processo. Ringrazio.”
Consulenza legale i 01/09/2015
Con riferimento al quesito sottoposto alla redazione di Brocardi.it, allo stato attuale della conoscenza degli elementi in fatto, si rileva quanto segue.

Il giudizio relativo al reato di calunnia è del tutto autonomo rispetto al giudizio avente ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai pubblici ufficiali relative alla presenza "attiva" del sottotenente dei Carabinieri nella Caserma (al momento del sequestro degli apparati per le intercettazioni e del materiale cartaceo).

Pertanto, l'eventuale sentenza, anche se definitiva, che accerterebbe l'eventuale falsa testimonianza dei quattro ufficiali, non produrrebbe effetti nel giudizio relativo al reato di calunnia, poiché il giudice, in questo secondo giudizio, potrebbe comunque rivalutare i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro gli incolpati.

La giurisprudenza della Cassazione, sin da pronunce più risalenti, è consolidata nel ribadire tale principio di diritto:
1. Cass. pen., sez. VI, 3.12.2014, n. 53614: "non è revocabile in dubbio che l'innocenza del calunniato costituisce un presupposto del delitto di calunnia, di tal che l'accertamento di essa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza della calunnia. Ma tale pregiudizialità afferisce soprattutto, sul piano logico, al sillogismo della decisione sull'imputazione di calunnia e non richiede necessariamente, sul piano processuale, l'accertamento in un separato procedimento contro il calunniato per verificare l'inconsistenza o infondatezza dell'accusa indirizzatagli dal calunniatore. Il giudizio sul reato di calunnia è, infatti, del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato.
Di guisa che la sentenza, pur se definitiva, pronunciata nel processo instaurato nei confronti dell'incolpato non fa stato nel processo contro il calunniatore, in cui è consentito al giudice di rivalutare - ai fini della constatazione della falsità o meno della notizia di reato proveniente dal calunniatore- i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato
";
2. Cass. pen., sez. VI, 15.10.2013, n. 45907: "In tema di procedimento per reato di calunnia, il giudizio su questo reato è del tutto autonomo da quello concernente il reato ascritto al calunniato, tanto è che la sentenza, anche se irrevocabile, pronunciata nel processo eventualmente instaurato nei confronti dell'incolpato, non fa stato in quello contro il calunniatore, nel quale è consentito al giudice di rivalutare, ai fini dell'accertamento della falsità o meno della notitia criminis i fatti che hanno già formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato";
3. Cass. pen., sez. VI, 16.1.2007, n. 14096: "non è automaticamente configurabile il delitto di calunnia a carico dell'accusatore per effetto dell'intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona ingiustamente incolpata, che va valutata autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia, in quanto non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, stesso codice".

Pertanto, pure in caso di mancato esercizio del potere di avocazione (ai sensi dell'art. 412 c.p.p.) da parte del Procuratore generale il giudizio avente ad oggetto il reato di calunnia potrebbe concludersi autonomamente con una sentenza che riconosca l'ascrivibilità del delitto di cui all'art. 368 del c.p. in capo all'imputato, chiaramente nell'ipotesi in cui venga provata la lesione alla corretta amministrazione della giustizia e la lesione all'onore dell'incolpato, unitamente alla sussistenza, in particolare, della condotta prevista dalla norma, oltre all'esistenza del dolo (quindi l'accusa di una persona che si sa innocente).