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Articolo 134 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 31/12/2022]

Modalità di documentazione

Dispositivo dell'art. 134 Codice di procedura penale

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica(1).

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [140](2), con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'art. 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica[139](5).

4. [Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità(3).](4)

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.


__________________

(1) Si esclude dunque che per essi sia valida la semplice annotazione, utilizzabile solo per gli atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
(2) La scelta tra verbale in forma riassuntiva e verbale integrale è di norma rimessa al giudice, fermo restando che la prima modalità è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall'art. 140.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.
(4) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia")
(5) Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 134, commi 1, 2 e 3.

Ratio Legis

Si tratta di una disposizione chiave in materia di documentazione degli atti processuali, che garantisce un regolare inserimento di questi all'interno della sequenza del processo ed una contestuale conservazione.

Spiegazione dell'art. 134 Codice di procedura penale

La documentazione degli atti rappresenta una modalità attraverso la quale l'attività procedimentale viene conservata, affinché se ne possa controllare la regolarità ed averne memoria ai fini soprattutto delle eventuali successive impugnazioni e, nell'immediato, del giudizio di primo grado.

Ciò che viene fatto oggetto di documentazione sono essenzialmente dichiarazioni ed operazioni, e solo in tali ipotesi assume autonoma rilevanza, oltre all'attività volta a confezionare l'atto, l'attività volta a documentarne l'avvenuta confezione.

La norma in commento disciplina in generale l'intera materia della documentazione. Al comma 1 si enuncia infatti il principio generale a tenor del quale la documentazione si effettua mediante verbale, escludendosi subito la semplice annotazione (praticabile solo per gli atti del pubblico ministero o dell'autorità giudiziaria), ancorchè la verbalizzazione degli atti del giudice possano comunque essere riassunti in forma tutto sommato breve e stringata, ma pur sempre escludendosi la sufficienza degli strumenti di mera riproduzione fonografica o audiovisiva.

Fondamentale appare il chiarimento secondo cui il contenuto del verbale non è sconfessabile mediante incidente di falso, dato che il legislatore ha preferito muoversi in direzione dell'economia processuale. Sta al giudice successivo valutare eventualmente la corrispondenza di quanto dichiarato rispetto a quanto verbalizzato.

Ad ogni modo, il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva, aseconda dei casi, mediante la stenotipia o altro strumento meccanico e, solo se tali mezzi sono impossibilitati ad operare, mediante scrittura manuale. La scelta tra verbale in forma riassuntiva e verbale integrale è di norma rimessa al giudice, fermo restando che la prima modalità è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall'art. 140.

Tuttavia, proprio perché non corrispondente del tutto a quanto effettivamente accaduto, il verbale in forma riassuntiva è effettuato unitamente alla riproduzione fonografica, affinché se ne possa eventualmente controllare rapidamente la corrispondenza e la veridicità di quanto verbalizzato.

Da ultimo, come extrema ratio, è prevista la riproduzione audiovisiva, ma solo se assolutamente indispensabile. Tuttavia, posto che nei confronti della persona che si trovi in stato di particolare vulnerabilità il legislatore opera di regola tentando di estrometterla al più presto dal processo (proprio per evitare di farle rivivere l'esperienza, in un contesto così provante come la testimonianza della persona offesa), la riproduzione audiovisiva è sempre consentita, anche al d fuori dell'assoluta indispensabilità, onde avere più elementi possibili.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 134 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17404/2018

In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni.

Cass. pen. n. 956/2015

Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.

Cass. pen. n. 8442/2014

Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati mediante il sistema "word").

Cass. pen. n. 13610/2012

Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Fattispecie relativa a verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 6664/2012

Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).

Cass. pen. n. 3675/2012

Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo (artt. da 134 a 142 c.p.p.) del secondo libro del codice di rito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., sollevata in quanto nel corso di un interrogatorio di imputato era stato richiamato e letto un verbale di precedenti dichiarazioni spontanee, senza che quest'ultimo fosse poi trasmesso né al Gip in sede di richiesta cautelare né successivamente al tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 3050/2008

Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione.

Cass. pen. n. 41160/2002

In tema di valutazione della prova costituita da dichiarazioni raccolte a verbale, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null'altro che uno dei mezzi previsti dall'art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi.

Cass. pen. n. 1167/1999

Nell'ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative a un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. (Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest'ultima).

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