La documentazione degli atti rappresenta una modalità attraverso la quale l'attività procedimentale viene conservata, affinché se ne possa controllare la regolarità ed averne memoria ai fini soprattutto delle eventuali successive impugnazioni e, nell'immediato, del giudizio di
primo grado.
Ciò che viene fatto oggetto di documentazione sono essenzialmente
dichiarazioni ed operazioni, e solo in tali ipotesi assume autonoma rilevanza, oltre all'attività volta a confezionare l'atto, l'attività volta a documentarne l'avvenuta confezione.
La norma in commento disciplina in generale l'intera materia della documentazione. Al comma 1 si enuncia infatti il principio generale a tenor del quale la documentazione si effettua mediante
verbale, escludendosi subito la semplice
annotazione (praticabile solo per gli atti del
pubblico ministero o dell'autorità giudiziaria), ancorchè la verbalizzazione degli atti del giudice possano comunque essere riassunti in forma tutto sommato breve e stringata, ma pur sempre escludendosi la sufficienza degli strumenti di mera riproduzione fonografica o audiovisiva.
Fondamentale appare il chiarimento secondo cui il contenuto del verbale non è sconfessabile mediante incidente di falso, dato che il legislatore ha preferito muoversi in direzione dell'economia processuale. Sta al giudice successivo valutare eventualmente la corrispondenza di quanto dichiarato rispetto a quanto verbalizzato.
Ad ogni modo, il verbale è
redatto in forma integrale o riassuntiva, aseconda dei casi, mediante la stenotipia o altro strumento meccanico e, solo se tali mezzi sono impossibilitati ad operare, mediante scrittura manuale. La scelta tra verbale in forma riassuntiva e verbale integrale è di norma rimessa al giudice, fermo restando che la prima modalità è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall'art.
140.
Tuttavia, proprio perché non corrispondente del tutto a quanto effettivamente accaduto, il verbale in forma riassuntiva è effettuato unitamente alla riproduzione fonografica, affinché se ne possa eventualmente controllare rapidamente la corrispondenza e la veridicità di quanto verbalizzato.
Da ultimo, come
extrema ratio, è prevista la riproduzione audiovisiva, ma solo se
assolutamente indispensabile. Tuttavia, posto che nei confronti della persona che si trovi in stato di
particolare vulnerabilità il legislatore opera di regola tentando di estrometterla al più presto dal processo (proprio per evitare di farle rivivere l'esperienza, in un contesto così provante come la
testimonianza della persona offesa), la riproduzione audiovisiva è sempre consentita, anche al d fuori dell'assoluta indispensabilità, onde avere più elementi possibili.