Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3717 del 13 settembre 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

Deve essere ritenuto legittimo il sequestro, oltre che delle merci recanti il marchio o i marchi contraffatti, anche della macchina stampatrice, degli altri strumenti destinati all'apposizione dei falsi marchi di fabbrica e delle merci non ancora contraffatte, qualora si consideri che la macchina, i punzoni e le altre apparecchiature non possano non ritenersi di pertinenza delittuosa, essendo essi i mezzi impiegati per la commissione del reato, e che eguale apprezzamento di pertinenza criminosa debba riguardare le merci non ancora contraffatte, essendo queste destinate comunque alla contraffazione, nella specie non ancora verificatasi sol perché frappostosi l'intervento (impeditivo) della polizia giudiziaria. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che respingeva richiesta di riesame).

(massima n. 2)

Č legittima la perquisizione, ai sensi dell'art. 352, comma 1, c.p.p., ed č altrettanto legittimo il sequestro del corpo del reato e delle altre pertinenze, in osservanza della norma di cui all'art. 354, comma 2, stesso codice, ricorrendo gli elementi costitutivi della flagranza, qualora gli ufficiali e gli agenti - nella specie della guardia di finanza - abbiano rilevato la condotta illecita nell'attualitā (art. 382, n. 1 c.p.p.) della sua consumazione - materiale apposizione di marchio contraffatto ad opera di un dipendente dell'imputato - e in costanza della detenzione - per quanto concerne la detenzione a fine di commercio di prodotti industriali con i marchi contraffatti - che altro non č che una forma di reato permanente (art. 382, n. 2 stesso codice).

(massima n. 3)

Non sussiste violazione di legge e deve considerarsi pertinente il richiamo, contenuto nel processo verbale relativo agli atti di perquisizione locale e di sequestro, a norme autorizzative dell'accesso nei locali delle imprese private in materia tributaria, qualora risulti accertato che gli appartenenti all'arma della guardia di finanza effettuarono l'accesso nei locali dell'impresa in vista di investigazioni concernenti la materia tributaria e che gli stessi, di fronte all'evidenziarsi del reato di detenzione per il commercio di prodotti industriali con segni falsi, non poterono non compiere gli atti cautelativi idonei ad assicurare le tracce dell'illecito scoperto, assolvendo ai compiti ad essi demandati dalle norme processuali penali.

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