(massima n. 2)
L'operativitą dei limiti e delle garanzie previsti dall'art. 103 c.p.p. per le ispezioni e perquisizioni da eseguire negli uffici dei difensori non č subordinata alla condizione che tali atti siano disposti dall'autoritą giudiziaria nello stesso procedimento in cui č svolta l'attivitą difensiva. Ne consegue che deve ritenersi illegittima la perquisizione di uno studio di un difensore disposta dal P.M. ed eseguita dalla polizia giudiziaria senza l'osservanza delle prescrizioni dell'art. 103, terzo e quarto comma, c.p.p., anche se con riferimento ad un procedimento diverso da quello in cui era svolta attivitą difensiva. (La Cassazione ha altresģ evidenziato che poiché le garanzie previste per le ispezioni e le perquisizioni dal terzo e quarto comma, dell'art. 103, c.p.p., si riferiscono ai soli atti disposti dall'autoritą giudiziaria, resta fermo il potere della polizia giudiziaria di procedere a perquisizione nei casi di cui all'art. 352 stesso codice).