Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11908 del 12 dicembre 1992

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di ispezione e di perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'art. 356 c.p.p. prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all'eventuale sequestro, «senza diritto di essere preventivamente avvisato». E l'art. 114 delle norme di attuazione, a sua volta, impone alla polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 citato, soltanto l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore né l'obbligo di nominare un difensore di ufficio nel caso l'indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell'indagato né il mancato avviso al difensore né l'aver proceduto da parte della polizia giudiziaria senza attendere l'arrivo del difensore, qualora questi abbia comunque avuto notizia dell'imminente perquisizione e intenda parteciparvi.

(massima n. 2)

In tema di ispezione e perquisizione ad iniziativa della polizia giudiziaria, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore (art. 114 att. c.p.p.) deve essere dato senza necessità di pronuncia o attestazione di alcuna formula sacramentale, purché esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. (Nella specie è stata ritenuta formula idonea a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 114, att. c.p.p., l'aver la polizia giudiziaria domandato all'indagato «se voleva l'avvocato»).

(massima n. 3)

In tema di stupefacenti, per la legittimità della perquisizione prevista dall'art. 103, terzo comma, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è irrilevante la mancata utilizzazione degli «appositi moduli» ivi menzionati, contando invece il dato obiettivo che l'atto sia effettuato nel corso di servizio di indagini per la repressione del traffico di stupefacenti, che sussista fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope, che ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente.

(massima n. 4)

Per le ispezioni e perquisizioni in materia di stupefacenti, previste dall'art. 103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non si applica la norma di cui all'art. 356 c.p.p. (assistenza del difensore) se quelle attività sono svolte, nell'ambito di finalità preventive, prima della acquisizione della notitia criminis. La notizia confidenzialmente appresa, ma non ancora in alcun modo verificata dagli agenti di polizia giudiziaria, non può ritenersi notizia di reato. Potrà diventare tale solo all'esito positivo della perquisizione o di altro elemento di prova che confermi l'informazione del confidente.

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