Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5547 del 31 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

È tuttora configurabile il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di contrabbando, atteso che il reato di contrabbando non può dirsi depenalizzato sulla base dell'art. 2 della L. 28 dicembre 1993, n. 562, modificativo dell'art. 39 della L. 24 novembre 1981, n. 689, quando, nelle ipotesi aggravate, sia punibile con pena detentiva. (Fattispecie in tema di contrabbando doganale di tabacchi lavorati).

(massima n. 2)

L'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione - sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 D.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.

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