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Articolo 90 bis 2 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 27/11/2025]

Ulteriori informazioni alla persona offesa

Dispositivo dell'art. 90 bis 2 Codice di procedura penale

1. (1)Fermo quanto previsto dall'articolo 90 bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577 bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593 ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

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