Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento (1), se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 564. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo (2).
Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma (3).
Note
(1)
Sia con l'intervento del conservatore dei registri immobiliari, il quale fa menzione dell'esistenza di un pignoramento precedente nella nota di trascrizione, sia con l'attività del cancelliere, che inserisce il pignoramento successivo nel fascicolo formato per quello precedente, si determina in via automatica la riunione di più pignoramenti.
(2)
Nel caso in cui la riunione dei pignoramenti non avvenga in via automatica, è compito del giudice dell'esecuzione disporre, con provvedimenti ordinatori, la riunione dei due pignoramenti.
(3)
Se il pignoramento successivo, che ha ad oggetto gli stessi beni, viene effettuato successivamente alla prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (si cfr.
563 2), la riunione dei due pignoramenti in un unico processo si determina in ogni caso, ma il secondo pignoramento ha solamente l'effetto di un intervento tardivo (si veda
524).