L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto (1), ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [493 2], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo (2).
Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo (3) rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento [528]. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Note
(1)
L'ufficiale giudiziario può venire a conoscenza del precedente pignoramento in qualunque modo, ad esempio, mediante una dichiarazione dell'esecutato o del custode. Deve dare atto della presenza del pignoramento già in atto nel verbale, indicando i beni già colpiti dal vincolo esecutivo quando non vi siano altri beni pignorabili. Diversamente, qualora vi siano altri beni pignorabili, dovrà descrivere quelli pignorati nel verbale e procedere al pignoramento degli altri beni, nominando un custode per gli ulteriori beni.
(2)
L'udienza a cui la norma si riferisce è quella fissata per l'autorizzazione alla vendita o per l'assegnazione. Pertanto, il pignoramento successivo risulta tempestivo se ancora non c'è stata detta udienza. In questo caso, il processo esecutivo si svolgerà in forma unitaria, pur restando ogni pignoramento autonomo dall'altro.
Il cancelliere ne dà notizia al primo creditore pignorante del verificarsi di un pignoramento successivo tempestivo tramite l'inserimento dei documenti relativi al pignoramento successivo nel fascicolo del primo pignoramento. L'omissione di tale avviso produce una merà irregolarità del pignoramento che il primo creditore procedente potrà far valere con l'opposizione ex art.
617.
(3)
In caso di pignoramento successivo tardivo, si verifica la riunione dei procedimenti solamente nel caso in cui il secondo pignoramento abbia colpito gli stessi beni del primo. Tale pignoramento equivale ad un intervento tardivo per i beni colpiti dal primo pignoramento, con la conseguenza che il creditore potrà soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato e gli saranno preclusi i poteri di impulso nell'ambito del processo esecutivo relativo al precedente pignoramento, cosicché la rinuncia agli atti del creditore primo pignorante produrrà l'estinzione dell'intero processo esecutivo.