La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492 bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492 bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.