Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492 bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155 quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.
La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma.