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Articolo 549 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Contestata dichiarazione del terzo

Dispositivo dell'art. 549 Codice di procedura civile

(1) Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

Note

(1) Articolo così modificato dal D. L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n.132.

Spiegazione dell'art. 549 Codice di procedura civile

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito in L. 6 agosto 2015, n. 132 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), c.d. “decreto giustizia per la crescita”, ha modificato la norma in esame, prevedendo che se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni o se, a seguito della mancata dichiarazione del terzo, non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, spetta al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti e con il terzo.
Serve in ogni caso un'apposita istanza di parte perché si possa procedere.

L’ordinanza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo conserva effetti meramente endoprocedimentali e può essere impugnata ai sensi dell' art. 617 del c.p.c..
Trattasi, cioè, di accertamento di stretta attinenza all'azione esecutiva, senza rilevanza esterna e senza che nel relativo giudizio siano prospettabili questioni di competenza né questioni di giurisdizione.

Massime relative all'art. 549 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26702/2018

Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario.

Cass. civ. n. 5037/2017

In tema di espropriazione presso terzi, l’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla l. n. 228 del 2012) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione di quest'ultimo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, c.c. costituisce oggetto di una accertamento di fatto demandato al giudice del merito.

Cass. civ. n. 24047/2014

La sentenza che accerta l'obbligo del terzo a norma dell'art. 549 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis" ed anteriore alla modifica di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228) non è soggetta alla sospensione dei termini processuali, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché sussiste l'interesse alla sollecita definizione di tale giudizio, considerato che il processo esecutivo è, nell'attesa, sospeso.

Cass. civ. n. 23325/2010

La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 c.p.c., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 c.p.c. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione.

Cass. civ. n. 10550/2009

Il debitore esecutato è parte necessaria nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 549 c.p.c., in quanto innanzitutto nei suoi confronti deve essere verificata l'esistenza del credito oggetto di pignoramento; nel corso di tale processo di cognizione egli può chiedere l'accertamento della non persistenza del credito nel suo patrimonio, per averlo egli ceduto ad un terzo, avendo interesse ad un accertamento della prevalenza della cessione sul pignoramento, ex art. 2914 n. 2 c.c., al fine di garantire la conservazione degli effetti favorevoli della cessione e di evitare gli effetti sfavorevoli della caducazione o dell'inefficacia. Tale interesse sostanziale fonda quello all'accertamento giudiziale e pure all'impugnazione in caso di soccombenza.

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Consulenze legali
relative all'articolo 549 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Rossella M. chiede
mercoledì 27/01/2021 - Lazio
“Nel corso di un pignoramento presso terzi il terzo (Ente Comunale) nella dichiarazione resa ex art. 547 cpc comunicava l'insussistenza di somme liquide, certe ed esigibili da erogare alla Società debitrice. Tale dichiarazione veniva contestata dal creditore procedente in quanto il terzo pur lasciando intendere la debenza di somme in favore del debitore tuttavia invece di specificarle, in modo che il G.E potesse decidere se assegnarle o meno, con un proprio giudizio unilaterale le riteneva non certe non liquide e non esigibili. A seguito di tale contestazione il G.E. disponeva l'apertura dell'endoprocedimento accertativo dell'obbligo del terzo ex art 549 cpc e la notifica alle parti non costituite degli atti integrativi e del verbale di udienza. Ciò in quanto in base alla nuova formulazione dell'art. 549 cpc il terzo nella fase di accertamento del suo obbligo non riceve altro che un verbale di udienza e un'ordinanza del G.E. e non più un vero e proprio atto di citazione come in precedenza. Nel caso de quo il terzo pignorato, a seguito delle avvenute notifiche ha scelto di partecipare alla fase di accertamento, assumendo in tal modo la veste di parte processuale. Ed invero, pur non comparendo in udienza, ha depositato nel fascicolo telematico del PCT, dapprima un proprio atto di specificazione e integrazione della dichiarazione del terzo e successivamente la documentazione richiesta dal G.E.. In data 25.02.2019 il G.E. emetteva ordinanza di assegnazione a definizione del procedimento di accertamento. Detta ordinanza munita della formula esecutiva veniva notificata al terzo (che era stato parte nel procedimento di accertamento) in data 11.04.2019. In data 30.4.2019 veniva notificata a mezzo PEC al procuratore domiciliatario e in data 6.5.2019 alla Società creditrice opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione. I dubbi da sciogliere in proposito sono i seguenti:
1) poichè l'ordinanza di assegnazione è stata emessa a seguito del nuovo procedimento endoesecutivo dell'obbligo del terzo ex art 549 cpc nel quale quest'ultimo, pur non avendo partecipato alle udienze, è stato parte processuale depositando nel PCT i relativi atti, il termine per impugnare detta ordinanza decorrono dalla data della sua notifica al terzo o dalla data di emissione della stessa presumendosi la sua conoscenza?
2) l'ordinanza di assegnazione emessa a seguito dell'autonoma azione di accertamento nella quale il terzo ha avuto la qualità di parte processuale può essere contestata dal terzo e impugnata con ricorso in opposizione ex art 617 cpc II co? Detto ricorso è ammissibile?
3) l'esito dell'accertamento compiuto dal GE può essere ridiscusso nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa ex art 549 cpc, o quest'ultima può essere impugnata solo per fatti modificativi o estintivi maturati successivamente alla formazione del titolo?
Non riuscendo a trovare giurisprudenza si richiede un parere sui punti esposti.”
Consulenza legale i 04/02/2021
Una efficace disamina circa la natura endoesecutiva della “nuova” procedura intesa all’accertamento dell’obbligo del terzo, secondo la più recente formulazione dell’art. 549 c.p.c., e delle sue ricadute processuali, è contenuta in Cass. Civ., Sez. III, sent. 02/07/2019, n. 17663.
Va premesso che, com’è noto, l’articolo in commento prevede espressamente che l’ordinanza di assegnazione sia impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Ora, la pronuncia appena citata chiarisce innanzitutto che l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta. Il rimedio impugnatorio dell'appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione (conf. sul punto Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5489 del 26/02/2019).
Inoltre, la S.C. precisa anche che, nonostante il nuovo testo dell’art. 549 c.p.c. non specifichi a quale dei due commi dell'art. 617 c.p.c. debba farsi riferimento, l'opposizione debba comunque proporsi nelle forme del ricorso al giudice dell'esecuzione.
La sentenza in esame contiene anche una ulteriore precisazione: contrariamente a quanto sostenuto nel quesito (ove si afferma che il terzo sarebbe stato parte nella procedura di accertamento, sostanzialmente perché si sarebbe comportato come tale), secondo la Cassazione è la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione a determinare l'automatica acquisizione in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo; perciò, spiega la Corte, "nel momento in cui propone l'opposizione, egli si pone già nell'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c., comma 2”.
Ora, per rispondere nello specifico ai quesiti posti, osserviamo quanto segue.
Innanzitutto, appare fuor di dubbio che anche il terzo sia legittimato ad impugnare l'ordinanza di assegnazione, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Quanto al dies a quo per l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione, abbiamo appena visto che, secondo la recente giurisprudenza, il terzo pignorato acquista la qualità di parte del processo esecutivo proprio nel momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione.
Occorre dunque stabilire, ad avviso di chi scrive, in quale momento possa essere individuata la legale conoscenza dell’atto da parte del terzo.
In realtà, però, nel quesito non viene precisato, innanzitutto, se l’ordinanza di assegnazione sia stata emessa in udienza (in questo caso, però, è presumibile che il terzo non fosse presente, dal momento che nel quesito si afferma che lo stesso non ha partecipato alle udienze), oppure se, emessa fuori udienza, sia stata eventualmente comunicata al terzo (eventualità non remota, visto che il terzo tra l’altro aveva depositato atti in via telematica).
Soprattutto, però, occorre tenere presente che l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione va proposta - come ricorda la sopra citata Cassazione - con ricorso al G.E. Nel caso di procedimenti introdotti con ricorso, l’atto che va compiuto al fine di evitare la decadenza dall’impugnazione è il deposito del ricorso, non la sua notificazione. Dunque, per verificare la tempestività dell’opposizione sarebbe necessario conoscere anche la data di deposito del ricorso.
Qualora, invece, l’impugnazione fosse stata erroneamente proposta con citazione, si porrebbe un problema di tipo diverso, dovendosi esaminare la problematica della ammissibilità o meno di una sanatoria di tale vizio processuale.
Ci rendiamo quindi disponibili a fornire una risposta più precisa a seguito del chiarimento sui punti sopra evidenziati.
Quanto alla domanda sub 3), è proprio la natura impugnatoria, attribuita dall’art. 549 c.p.c., a far sì che con l’opposizione in oggetto possa essere ridiscusso l’esito dell’accertamento sommariamente compiuto dal giudice dell'esecuzione in ordine all’obbligo del terzo. Non vi è invece ragione per ritenere circoscritta l'esperibilità di tale rimedio a circostanze sopravvenute, come ipotizzato nel quesito.
Altra cosa è se, non adempiendo spontaneamente il terzo al disposto dell'ordinanza di assegnazione, il creditore sia costretto ad agire esecutivamente nei suoi confronti: in questo caso, eventuali fatti modificativi o estintivi (dell'obbligazione del terzo? o del credito oggetto della procedura esecutiva "principale"?) potrebbero assumere rilevanza, ma si tratta evidentemente di vicenda distinta rispetto all'impgunazione dell'ordinanza di assegnazione cui si riferisce l'art. 549 c.p.c. (e che potrebbe essere semmai oggetto della diversa opposizione ex art. 615 c.p.c.).

MAURIZIO S. chiede
domenica 29/03/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it
Sono chiedere il seguente parere.
- In data 01.02.2016 sopravviene un pignoramento mobiliare presso terzi (banca) previa dichiarazione in quantità positiva ex art. 547 c.p.c. inviata a mezzo PEC della banca.
- In data 01.03.2016 l’esecutato propone opposizione all’esecuzione difronte al giudice ordinario dell’esecuzione (G.E.).
- In data 01.09.2016 nelle more del procedimento dell’esecuzione, il creditore procedente riceveva a mezzo PEC ex art. 547 c.p.c., da parte della stessa banca terza pignorata una dichiarazione integrativa alla precedente divenuta “negativa” in forza di un sopravvenuto sequestro penale che ha comportato per ordine del giudice penale la liberazione delle somme dal pignoramento per essere trasferite con bonifico bancario ad altra banca nella titolrità del FUG di EQUITALIA Giustizia, e in forza di tale provvedimento ablativo penale sul denaro pignorato la banca di diritto e di fatto si riteneva a mezzo dichiarazione negativa non più debitore del debitore.
- In data 01.10.2016, il creditore procedente depositava nel fascicolo del giudice dell’esecuzione la dichiarazione integrativa a quella precedente divenuta “negativa” della Banca. Nella nota di deposito il creditore procedente dichiarava espressamente che la dichiarazione in oggetto è “rilevante” in relazione al denaro pignorato oggetto di sequestro penale, e “non” contestava ex art. 549 c.p.c. la dichiarzione x art. 549 c.p.c.
- In data 01.12.2016, il G.E. ex art. 624 c.p.c. sospendeva la procedura esecutiva mobiliare in oggetto per la deduzione dell’insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatesi successivamente la formarsi del titolo esecutivo, e visto l’art. 616 c.p.c., fissava il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
- In data 15.01.2017, sorprendentemente il creditore procedente non curante della dichiarazione integrativa negativa sopraddetta e non contestata, citava in giudizio l’esecutato e la terza pignorata banca, con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito relativo all’opposizione all’esecuzione mobiliare presso terzi, consapevole che l’esecutato non può eccepire alcunché sulla dichiarazione negativa del terzo, in quanto in forza delle recenti disposizioni legilsative l’accertamento del terzo è affidato unicamente al giudice dell’esecuzione, la banca terza pignorata ritenendo di non avere titolo non si è mai presentata nelle udienze difronte al giudice dell'opposizione ed è statat dichiarata (impropriamente ) contumace, e il giudice di primo grado dell’opposizione dichiarava in sentenza l'inammissibilità delle eccezioni proproste dall’esecutato e ordinava la liberazione delle somme di denaro a favore del creditore procedente in forza della dichiarazione positiva originaria, quindi senza considerare la sopravvenuta dichiarazione integrativa negativa.
PARERE:
Per quanto sopra esposto, quale rimedio offre l’ordinamento a favore dell’esecutato al fine ottenere le proprie ragioni?
Cordiali Saluti.”
Consulenza legale i 02/04/2020
Nella vicenda che viene esposta un aspetto si ritiene che assuma particolare rilievo: il venir meno di ciò che aveva costituito oggetto di pignoramento.
Infatti, per effetto del sopravvenuto sequestro penale e del provvedimento dello stesso giudice penale, quelle somme, che già avevano formato oggetto di pignoramento presso terzi, sono state sottratte alla procedura esecutiva, per essere trasferite sul Fondo Unico Giustizia di Equitalia.

Con molta probabilità l’iniziativa presa dal creditore procedente di citare in giudizio sia la parte esecutata che il terzo pignorato nasce da una dubbia dichiarazione del terzo, in quanto il fatto che il terzo abbia in un primo momento reso una dichiarazione positiva, per poi, a giusta ragione, revocare implicitamente quella dichiarazione, rendendone una negativa, fa insorgere in effetti una certa incertezza in ordine alla stessa, legittimando la parte istante, ex art. 549 c.p.c., a citare anche il terzo per porre il giudice in condizione di compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.

E’ pur vero che per effetto della Legge 228/2012 il legislatore ha inteso snellire il giudizio di accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo, stabilendo che sarebbe stato lo stesso giudice dell’esecuzione a risolvere eventuali contestazioni con ordinanza, dopo aver compiuto i necessari accertamenti.
E’ anche vero, però, che per effetto del successivo intervento, operato dall’art. 13 comma 1 del d.l. 27.06.2015 n. 83, conv. nella Legge 06.08.2015 n. 132, si è avuto un nuovo cambiamento di rotta, disponendosi che gli accertamenti del giudice debbano essere compiuti in contraddittorio tra le parti e con il terzo e che per attivarli è necessaria l’istanza di parte.

Inoltre, la circostanza che nel giudizio di opposizione il creditore abbia deciso di citare in giudizio sia il debitore esecutato che il terzo pignorato (debitor debitoris) si ritiene che possa trovare fondamento giuridico, almeno dal punto di vista processuale, in quanto previsto dall’art. 106 del c.p.c., norma che consente a ciascuna parte di chiamare nel processo un terzo dal quale pretende di essere garantita.
La chiamata si determina proprio mediante l’atto di citazione, la cui notifica è sufficiente per far assumere al terzo la qualità di parte nel giudizio nel quale deve intervenire, determinandosi un litisconsorzio facoltativo eventuale successivo.
L’opportunità della chiamata in causa del terzo è rimessa alla valutazione discrezionale esclusiva del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, sembra averne riconosciuto implicitamente l’opportunità per il fatto stesso che ne ha dichiarato la contumacia.

La regolarità processuale delle attività fin qui svolte, per come riportate nel quesito, deve a questo punto fare i conti con la situazione concreta che si è venuta a delineare a seguito del sequestro penale.
Infatti, il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione ha ordinato la liberazione delle somme di denaro a favore del creditore procedente, emesso sulla base della dichiarazione positiva originaria e ignorando la sopravvenuta dichiarazione negativa dello stesso terzo debitore, di fatto può considerarsi come inutiliter dato, in quanto nel momento in cui tale provvedimento verrà notificato alla banca (soggetto passivo, tenuto all’adempimento), la stessa potrà far valere quella successiva dichiarazione negativa, della cui comunicazione al creditore procedente può darne prova con la ricevuta PEC in data 01.09.2016.

Per quanto concerne le modalità per far valere quest’ultima dichiarazione, si ritiene che nulla, allo stato attuale, possa fare il debitore esecutato, in quanto il provvedimento è diretto esclusivamente al terzo debitor debitoris, contenendo l’ordine allo stesso rivolto di liberare in favore del creditore procedente le somme di denaro risultanti dalla originaria dichiarazione positiva.

Indubbiamente, è certo che, affinché la banca possa essere posta in condizione di pagare e così adempiere a quell’ordine, il creditore procedente dovrà notificare alla stessa il provvedimento emesso dal giudice di primo grado, unitamente all’atto di precetto.
Sarà soltanto in tale momento che la Banca potrà avvalersi dello strumento della opposizione a precetto (definita anche opposizione pre-esecutiva) previsto dal primo comma dell’ art. 615 del c.p.c. (da distinguersi dall’opposizione all’esecuzione, prevista al secondo comma della stessa norma), mediante cui verrà contestata l’efficacia del titolo esecutivo che si minaccia di azionare, in quanto relativo ad una somma di denaro non più nella disponibilità della medesima banca da un momento antecedente alla stessa notifica dell’atto di citazione.

Quali mezzi istruttori, a sostegno di tale opposizione, potranno utilizzarsi sia il provvedimento in forza del quale è stato autorizzato il sequestro penale delle somme, sia la successiva dichiarazione negativa della Banca, regolarmente portata a conoscenza del creditore procedente prima della notifica dell’atto di citazione.

E’ da escludere, invece, la possibilità di fare ricorso a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 548 del c.p.c., norma che riconosce al terzo di impugnare ex art. 617 del c.p.c. l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione per l’ipotesi di mancata dichiarazione del terzo, avendo qui il terzo reso la sua dichiarazione e difettandone, dunque, il presupposto essenziale.

Si ritiene necessario precisare, comunque, che per poter confermare con maggiore certezza quanto fin qui detto sarebbe anche utile leggere la sentenza emessa dal Giudice dell’opposizione, in quanto si teme che dalla stessa possa evincersi che l’ordine, posto in capo alla banca, di liberare quelle somme di denaro in favore del creditore sia riferito all’ipotesi in cui le stesse dovessero riconfluire sul conto del debitore originario.
Non è infrequente, infatti, l’ipotesi di revoca del provvedimento che dispone un sequestro penale, con conseguente liberazione delle somme sequestrate e ripresa di efficacia della procedura esecutiva.
Un caso di questo tipo si può, ad esempio, individuare all’art. 55 del codice antimafia, il quale dispone che a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e che le procedure esecutive già pendenti vanno sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione (riprendendo vigore da tale momento).