(massima n. 1)
Non è reclamabile ex art. 473-bis c.p.c. il provvedimento temporaneo e urgente, adottato in corso di causa, che si limiti ad autorizzare, per un determinato anno scolastico, l'iscrizione del minore presso una scuola sita nel Comune di già prevalente collocazione presso uno dei genitori, poiché tale decisione non comporta una sostanziale modifica né dell'affidamento né della collocazione del minore, né introduce sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, restando irrilevante, ai fini dell'ammissibilità del reclamo, il maggior disagio logistico lamentato dall'altro genitore.