Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1662 del 28 maggio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 473-bis c.p.c., su provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio, quando essa abbia contenuto esclusivamente economico (nella specie: conferma/quantificazione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge) e non incida sulla responsabilità genitoriale o sul regime di affidamento e collocazione dei figli minori.

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