(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo, ex art. 473-bis c.p.c., su provvedimenti temporanei e urgenti nel giudizio di divorzio, quando essa abbia contenuto esclusivamente economico (nella specie: conferma/quantificazione dell'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge) e non incida sulla responsabilità genitoriale o sul regime di affidamento e collocazione dei figli minori.