(massima n. 1)
Nel rito camerale familiare ex art. 473-bis c.p.c., ai fini dell'addebito della separazione, ove entrambe le parti abbiano rinunciato alle istanze istruttorie, il giudice può fondare il proprio convincimento sulle sole narrazioni delle parti, comparandole tra loro, e, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge richiedente l'addebito quando i fatti allegati - relativi, in specie, alla relazione extraconiugale ed alla sua incidenza causale sulla crisi coniugale - non risultino specificamente contestati dalla controparte.