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Articolo 473 bis 1 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 23/03/2023]

Composizione dell'organo giudicante

Dispositivo dell'art. 473 bis 1 Codice di procedura civile

(1)Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio(3).

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore(2)(4).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) La norma attribuisce al Tribunale in composizione collegiale, salvo eccezioni stabilite dalla legge, la facoltà di delegare ad un membro del collegio le fasi del processo, quali la trattazione e l’istruzione.
(4) Questo secondo comma dispone che davanti al tribunale per i minorenni (la cui attività cesserà nell’arco temporale di circa due anni), nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, possono essere delegati ai giudici onorari solo specifici adempimenti, rimanendo riservato ai membri togati l’ascolto del minore, l’assunzione delle testimonianze e gli altri atti riservati al giudice.

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