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Articolo 473 bis 1 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Composizione dell'organo giudicante

Dispositivo dell'art. 473 bis 1 Codice di procedura civile

(1)Salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio(3).

Davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore(2)(4).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3) La norma attribuisce al Tribunale in composizione collegiale, salvo eccezioni stabilite dalla legge, la facoltà di delegare ad un membro del collegio le fasi del processo, quali la trattazione e l’istruzione.
(4) Questo secondo comma dispone che davanti al tribunale per i minorenni (la cui attività cesserà nell’arco temporale di circa due anni), nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, possono essere delegati ai giudici onorari solo specifici adempimenti, rimanendo riservato ai membri togati l’ascolto del minore, l’assunzione delle testimonianze e gli altri atti riservati al giudice.

Spiegazione dell'art. 473 bis 1 Codice di procedura civile

La norma in esame, rubricata “Composizione dell’organo giudicante”, attribuisce al Tribunale in composizione collegiale, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, la facoltà di delegare ad un membro del collegio le fasi del processo, quali la trattazione e l’istruzione.
Tenuto conto, dunque, che il giudice delegato dal collegio potrà adottare anche autonomamente atti di istruzione o decisione provvisorie, nei diversi articoli con cui viene regolato il procedimento uniforme in materia di persone, minorenni e famiglie vengono individuati in modo puntuale i poteri allo stesso attribuiti.

Solo a titolo esemplificativo, rinviandosi poi per la disciplina di dettaglio all’intero Capo I, il giudice relatore potrà:
- nominare, nei casi previsti il curatore speciale del minore ovvero il tutore provvisorio;
- esercitare gli ampi poteri d’ufficio riconosciutigli per il caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori;
- condurre l’ascolto del minore;
- adottare i provvedimenti indifferibili;
- tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, all’esito della quale adottare i provvedimenti provvisori;
- ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai servizi socio assistenziali;
- tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione;
- modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti.

La scelta di potersi avvalere di tale delega appare dettata dalla necessità di assicurare maggiore celerità e speditezza nella trattazione dei procedimenti in esame e, almeno sotto un profilo meramente teorico, non dovrebbe comportare una riduzione delle tutele delle parti.
Infatti, a differenza di quanto risultava previsto dalla normativa previgente alla Riforma Cartabia (ove né i provvedimenti provvisori emessi dal giudice istruttore nei procedimenti di separazione e divorzio né i provvedimenti provvisori emessi nell’ambito dei procedimenti camerali erano reclamabili), adesso si prevede la possibilità di proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti provvisori adottati dal giudice all’esito della prima udienza di comparizione delle parti nonché avverso tutti quelli emessi in corso di causa, qualora abbiano contenuti decisori particolarmente incidenti sui diritti dei minori.
Ne costituisce un esempio il provvedimento con cui viene disposto il mutamento di collocamento prevalente per il minore dall’abitazione di un genitore a quella dell’altro, ovvero il provvedimento con cui si autorizza la modifica della residenza abituale da un comune all’altro.

Pertanto, può dirsi che al beneficio della maggiore celerità nella trattazione del procedimento, con superamento della collegialità per l’adozione dei provvedimenti istruttori e provvisori, si accompagna un ampliamento delle tutele derivante dal riconoscimento della possibilità di proporre reclamo anche avverso determinati provvedimenti provvisori per i quali prima non era prevista alcuna forma di controllo immediato da parte del giudice.

Il secondo comma tiene a precisare che davanti al Tribunale per i minorenni (la cui attività cesserà nell’arco temporale di due anni) e nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, potranno essere delegati ai giudici onorari solo specifici adempimenti, restando in ogni caso riservati ai giudici togati l’ascolto del minore, l’assunzione delle testimonianze e gli altri atti espressamente riservati al giudice.

Infine, la norma si conclude precisando che le udienze più rilevanti, come la prima, l’ultima e quelle all’esito delle quali vengono assunti provvedimenti temporanei, devono essere tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

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