(massima n. 2)
L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.