Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4983 del 5 marzo 2026

(2 massime)

(massima n. 1)

È abnorme, perché emessa fuori dal perimetro del procedimento principale e in violazione dell'art. 177 c.p.c., l'ordinanza collegiale resa nell'ambito di un sub-procedimento incidentale ex art. 473-bis c.p.c. dopo che, nel giudizio "portante" di separazione personale, sia già intervenuta una sentenza definitiva non parziale, non potendo l'ordinanza stessa incidere in via autonoma e successiva sull'assetto sostanziale già definito con la decisione di merito.

(massima n. 2)

L'art. 473-bis.15 c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 164 del 2024, a tenore del quale l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis. c.p.c., in ragione del principio tempus regit actum, trova applicazione alle sole impugnazioni successive all'entrata in vigore del predetto decreto e non anche agli atti di parte depositati in data anteriore allo stesso decreto, che continuano ad essere regolati dalla disposizione anteriormente vigenti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.