(massima n. 1)
In riferimento all'art. 473-bis c.p.c., avverso i provvedimenti di reclamo che introducono sostanziali modifiche nell'affidamento e nella collocazione dei minori č ammesso il ricorso per cassazione. Tale impugnabilitą sussiste anche se i provvedimenti assunti in sede di reclamo incidono incisivamente sulla relazione fra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.