(massima n. 1)
I provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c. in materia di affidamento e mantenimento dei figli, emessi quando sia ancora pendente l'appello contro la sentenza di separazione, non elidono l'interesse alla decisione del gravame: essi hanno carattere provvisorio e rebus sic stantibus, mentre la sentenza di appello in sede di separazione č destinata a sostituire quella di primo grado con stabilitā tendenzialmente definitiva, costituendo parametro di riferimento anche per il successivo giudizio di divorzio.