(massima n. 1)
Nei procedimenti relativi agli ordini di protezione contro gli abusi familiari introdotti con ricorsi successivi al 28 febbraio 2023, trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 473-bis. c.p.c., che prevede la decisione del tribunale in composizione monocratica e la reclamabilitą del decreto avanti al tribunale in composizione collegiale, con provvedimento non ulteriormente impugnabile, restando pertanto esclusa l'esperibilitą dell'appello innanzi alla corte d'appello.