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Articolo 473 bis 21 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza di comparizione delle parti

Dispositivo dell'art. 473 bis 21 Codice di procedura civile

(1)All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 21 Codice di procedura civile

Nel corso della prima udienza del nuovo rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie si concentrano tutte quelle attività tipiche dell’udienza presidenziale di separazione e divorzio nonché della prima udienza di trattazione ed, eventualmente, perfino di quella di precisazione delle conclusioni.
All’udienza fissata con decreto exart. 473 bis 14 del c.p.c. il Giudice effettua un controllo d’ufficio della regolarità del contraddittorio, pronunciando gli opportuni provvedimenti, quali possono essere un ordine di integrazione, una rinotifica, ecc.
La norma prevede, considerato il necessario impulso di parte che caratterizza l’intero processo, che se il ricorrente non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue; il processo prosegue comunque, invece, qualora sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero, poiché ovviamente in tal caso l’impulso delle parti risulta irrilevante.
Salvo gravi e comprovati motivi, le parti devono comparire personalmente, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dal comma 6 dell’art. 473 bis 42 del c.p.c., relativa ai procedimenti cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.
L'importanza della comparizione personale (sia per l’esperimento del tentativo di conciliazione che per consentire al giudice di formulare alle parti una proposta conciliativa della controversia) risulta avvalorata dagli effetti riconnessi alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, la quale va valutata ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c. per la regolamentazione delle spese di lite.
Terminata la prima udienza, possono prospettarsi diversi esiti, quali:
a) il Giudice istruttore emette i provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473 bis 22 del c.p.c.), ammetta poi i mezzi di prova e ne calendarizzi l’assunzione nei termini fissati dal comma 3 dell’ art. 473 bis 22 c.p.c.
b) il Giudice non emette i provvedimenti temporanei e urgenti qualora ravvisi l’opportunità di rinviare le parti davanti ad un mediatore familiare (art. 473 bis 10 del c.p.c.) nel tentativo di trovare un accordo, soprattutto nell’interesse dei figli minori (per questo caso occorre il loro consenso;
c) la causa si presenta già matura per la decisione (perché non necessita di alcuna istruttoria o perché le parti si conciliano): il Giudice rimetterà la causa in decisione (art. 473 bis 28 del c.p.c.) e, solo se necessario, assumerà i provvedimenti temporanei e urgenti che regolamenteranno i rapporti nelle more della sentenza.

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