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Articolo 405 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Domanda di opposizione

Dispositivo dell'art. 405 Codice di procedura civile

L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui (1).

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova (2).

Note

(1) Si tratta di competenza funzionale come tale non derogabile neanche per motivi di connessione.
(2) L'atto introduttivo deve contenere tutti i requisiti suoi propri oltre quelli ivi specificamente previsti. L'eventuale omissione di uno degli elementi previsti determina la nullità dell'atto.

Spiegazione dell'art. 405 Codice di procedura civile

L’opposizione di terzo, quale mezzo di impugnazione, si distingue in opposizione ordinaria (prevista dal primo comma dell’art. 404 del c.p.c.) ed opposizione straordinaria (prevista dal secondo comma dell’art. 404 c.p.c.).
La prima costituisce l’unica forma di impugnazione non soggetta ad alcun termine, con la conseguenza che il diritto del terzo opponente potrebbe risultare precluso solo da un fatto estintivo di natura sostanziale (es. la prescrizione del diritto).
Quella straordinaria, invece, deve essere proposta entro il termine di 30 giorni decorrente dalla scoperta del dolo o della collusione.

Se il momento di tale scoperta dovesse essere anteriore all’emanazione della sentenza, il termine per impugnare decorrerà dal momento della pubblicazione della decisione, poiché è da tale momento che sorge il pregiudizio.
La mancata indicazione nella citazione in opposizione della data in cui si è venuti a conoscenza del dolo o della collusione comporta la nullità della stessa ex art. 156 del c.p.c. comma 2°, salvo che l’ atto di citazione contenga l’esposizione di elementi tali da poter consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione.

Come disposto dalla stessa norma, giudice competente per il giudizio di opposizione è lo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Si tratta di competenza inderogabile, la quale non può subire modificazioni per ragioni di connessione.
Valgono a tal proposito le seguenti regole:
  1. la decisione impugnata è una sentenza d’appello: l’opposizione va riproposta al giudice d’appello;
  2. l’appello è stato dichiarato inammissibile o improcedibile: l’opposizione si propone contro la sentenza di primo grado;
  3. la sentenza è passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione: l’opposizione va proposta al giudice che ha emanato la sentenza di merito.

Il rito da seguire è lo stesso di quello adottato per il processo concluso con la sentenza che si impugna. Pertanto, se la sentenza opposta è stata pronunciata secondo un rito speciale, l’opposizione deve proporsi secondo il medesimo rito (e ciò malgrado la norma in esame preveda che l’opposizione si propone con citazione).

Nell’atto introduttivo dovrà essere inserita, a pena di decadenza, l’eventuale istanza di sospensione prevista dall’art. 407 del c.p.c..
Il medesimo atto, inoltre, dovrà essere notificato ex art. 330 del c.p.c. e non è soggetto a trascrizione se trattasi di opposizione di terzo ordinaria.

Qualora la notificazione dovesse essere eseguita nei confronti di alcuna soltanto delle parti originarie, sarà necessario integrare il contraddittorio (si precisa che nel giudizio di opposizione sono parti necessarie tutti coloro che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza opposta).
Alla mancata osservanza dell’ordine di integrazione del contradditorio fa seguito l’applicazione della sanzione dell’inammissibilità, ma non quella dell’estinzione.

Massime relative all'art. 405 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11291/2007

Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 della legge 353/1990, (secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), nel caso di opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. la costituzione dell'opponente deve avvenire alla stregua della disciplina di cui all'art. 348, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 54 della legge citata, ancorché l'opposizione venga introdotta con citazione notificata in epoca successiva al 30 aprile 1995. Trattandosi, infatti, di impugnazione - sia pure straordinaria, perché proponibile da soggetto estraneo al giudizio nel quale fu emessa la sentenza impugnata e nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza stessa -, sussiste il collegamento con il precedente giudizio, con la conseguente necessità di fare riferimento a quest'ultimo per stabilire se ricorra o meno la pendenza alla data di entrata in vigore della riforma del rito civile. (Rigetta, App. Napoli, 19 Marzo 2003).

Cass. civ. n. 6360/2007

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte notificante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell'atto impugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il constatato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risultante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotificazione dell'atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in seguito all'avvenuta rifissazione dell'udienza di trattazione del giudizio, in difesa, oltretutto, di fissazione da parte del giudice di un termine perentorio).

Cass. civ. n. 21683/2006

Il giudicato è intangibile finché la sentenza, già passata in giudicato, non venga dichiarata nulla a seguito dell'instaurazione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, cod. proc. civ. correttamente instaurato, che presuppone l'evocazione in giudizio di tutti coloro che sono stati parti nel giudizio in cui è avvenuta la violazione del principio del contraddittorio e, in particolare - quanto all'impugnazione di sentenza emessa in tema di revisione di tabelle millesimali condominiali - con la chiamata in giudizio di tutti i singoli condomini e non del condominio, in persona del suo amministratore. (Rigetta, App. Napoli, 11 Luglio 2002).

Cass. civ. n. 6358/2006

Il giudice che ha pronunciato la sentenza poi impugnata con l'opposizione di terzo ben può partecipare alla decisione sull'opposizione medesima, non essendo configurabile la situazione di cui all'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., in quanto competente a conoscere della opposizione, a norma dell'art. 405 dello stesso codice, è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta. Nè rileva, al fine di proporre rituale istanza di ricusazione, la tardiva conoscenza della composizione del collegio giudicante, tenuto conto che le parti sono in grado di avere tempestiva contezza di tale composizione dal ruolo di udienza e dall'intestazione del verbale di causa ad opera del cancelliere. (Rigetta, App. Ancona, 18 Dicembre 1999).

Cass. civ. n. 10116/1997

Il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di terzo revocatoria avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l'onere di indicare specificamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, comma secondo, c.p.c., con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, stesso codice (integrando, in sostanza, una ipotesi di «mancata esposizione dei fatti» richiesta dall'art. 163, n. 4, c.p.c., cui il successivo art. 164, comma quarto, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto ex nunc, trattandosi di vizio inerente non alla vocatio in ius, ma alla vera e propria editio actionis), atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio di trenta giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli artt. 325 e 326, comma secondo, del codice di rito.

Cass. civ. n. 4798/1991

L'opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Siffatta competenza, per il suo carattere funzionale inderogabile, non può subire eccezioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella derivante dall'esperimento della domanda riconvenzionale.

Cass. civ. n. 514/1977

Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, che si inquadra tra i mezzi di impugnazione previsti dal vigente sistema processuale (art. 323 c.p.c.) ha carattere di azione rescissoria autonoma, distinta dall'azione che ha formato oggetto e materia del contendere nel processo precedente. Di conseguenza essa, anziché proporsi davanti al giudice ordinario di primo grado, va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 405 c.p.c.

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Giovanni R. chiede
giovedì 01/08/2019 - Sicilia
“Sentenza Tribunale, confermata in Appello e in Cassazione. Passata in giudicato. La sentenza dispone la configurazione del confine del fondo privato con il Demanio Marittimo. Attori, proprietari del fondo, contestano una esistente delimitazione operata dal Demanio. La causa ha ininzio mentre è in corso altro e diverso procedimento - regolarmente trascritto come per legge - fra un erede estromesso dal genitore nella successione e gli altri eredi figli, appunto gli attori nel procedimento di contestazione della delimitazione. L'erede estromesso viene riconosciuto con sentenza e quindi entra nella successione. Questi, però è a
conoscenza delle sentenze pregiudizievoli fra i coeredi e il Demanio dopo un paio di anni dal passaggio in giudicato dell medesime, che, appunto avevvano disposto sui confini e cioè quando il Demanio invitò le parti attrici soccombenti ( fra i quali era escluso l'erede in pectore ) per definire in loco il confine.
Domanda: nella opposizione ex art. 404 cpc, l'opponente che fu estraneo al processo, a quale delle tre sentenze deve riferirirsi per chiederne l'inefficacia nei suoi confronti - Tribunale, Appello, Cassazione -o citarle tutte e tre?”
Consulenza legale i 08/08/2019
L'opposizione di terzo di cui all'art. 404 del c.p.c. è un mezzo di impugnazione c.d. straordinario, che cioè viene proposto avverso una pronuncia già definitiva e quindi non più soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari.
Infatti per la norma in esame "un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti".
Secondo il successivo art. 405 del c.p.c., l'opposizione va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
Giudice competente per la trattazione del giudizio di impugnazione è lo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Ora, per stabilire quale sia in concreto la sentenza contro cui proporre opposizione (e, di conseguenza, quale sia il giudice competente), nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata confermata sia in secondo grado che in sede di legittimità, possiamo innanzitutto escludere la sentenza di primo grado, a causa del c.d. effetto sostitutivo dell'appello. Ciò significa che la sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado (salvi i casi in cui dichiara l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità dell'appello o comunque non decide sul merito ma solo in rito).
Il dubbio rimane, semmai, tra sentenza di appello e pronuncia di cassazione, e va risolto in favore della prima.
In effetti la sentenza della Suprema Corte che conferma quella di appello non fa altro che respingere il ricorso per cassazione. Deve ritenersi pertanto che la pronuncia soggetta all'impugnazione di cui all'art. 404 c.p.c. sia quella di appello.
Vi è, però, un'ipotesi particolare: quella in cui la Cassazione abbia deciso nel merito ex art. 384 del c.p.c.. In questo caso, ai sensi dell'art. 391 ter del c.p.c., l'opposizione si propone alla stessa Corte di Cassazione.