Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3237 del 16 maggio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.), la discussione delle parti, non č prescritta a pena di nullitā, e non inficia, quindi la validitā della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.

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