Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 274 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 274 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 67 D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

[Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, rimette la causa dinanzi a quest'ultimo con ordinanza non impugnabile. Il giudice istruttore provvede ai sensi dell'articolo 190bis.

Il giudice istruttore, quando rileva che una causa, riservata per la decisione dinanzi a sé in funzione di giudice unico, deve essere rimessa al collegio, provvede ai sensi degli articoli 187, 188 e 189.

In caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'articolo 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'articolo 279, secondo comma, numero 5).

Alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma.]

Ratio Legis

L'art. 274 bis, che regolava i rapporti tra collegio e g.i. in funzione di giudice unico, è stato abrogato a seguito dell'introduzione degli artt. 281 bis e ss., che disciplinano sia le modalità con le quali può essere rilevata l'erronea attribuzione di una controversia al giudice monocratico anziché al collegio (e viceversa), sia le ipotesi di connessione tra cause spettanti al giudice unico ed al tribunale in veste collegiale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 274 bis Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Ferrari chiede
giovedģ 05/05/2011 - Emilia-Romagna

“Parlare di Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico è lo stesso che dire Giudice Monocratico?

In una causa di azione di riduzione non è competente il Collegio? Se sulle carte il nome del giudice è preceduto da G.I. e da G.U, come e dove ci si accerta di che tipo di giudice è?
Udienza Civile Ordinaria Monocratica significa che è tenuta da un giudice Monocratico?
Per favore non rispondetemi di chiederlo al mio avvocato!
Ringrazio e saluto distintamente.

Ferrari.”

Consulenza legale i 06/05/2011

Il giudice istruttore in funzione di giudice unico è stato istituito dal D.lgs. n. 51/1998 che ha introdotto la composizione monocratica del Tribunale prevedendo per alcune cause il loro svolgimento alla presenza di un solo magistrato con funzione decisoria. Nella prassi, quindi, il Giudice Istruttore viene anche chiamato Giudice monocratico o Giudice Unico.

Il tribunale giudica in composizione collegiale solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 50 bis del c.p.c. tra cui figurano, in effetti, le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.

Nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale viene sempre designato il giudice istruttore (che, quindi, è comunque presente) essendo investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio a norma dell’art. 174 del c.p.c.. Sarà, pertanto il Giudice istruttore (G.I. o G.U.) o in alternativa il G.O.T.- in base all'organico disponibile nel competente Ufficio giudiziario - a presenziare ad ogni udienza civile: dalla prima udienza di comparizione ex art. 183 del c.p.c. alle specifiche udienze riservate all’assunzione dei mezzi di prova ex art. 184 del c.p.c.. Alla conclusione dell’istruzione, sempre il Giudice istruttore terrà l’udienza ex art. 189 del c.p.c., ad esito della quale assegnerà i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini dell'art. 190 del c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione ex art. 275 del c.c..

Tutti i depositi di atti e i vari accessi saranno effettuati presso la cancelleria del Giudice istruttore della causa dove si trova il fascicolo d’ufficio e dove si potranno ricavare informazioni sul medesimo.