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Articolo 232 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Mancata risposta

Dispositivo dell'art. 232 Codice di procedura civile

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (1), valutato ogni altro elemento di prova [115, 116 c.p.c.], può (2) ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (3).

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata (4) la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria (5).

Note

(1) La valutazione delle prove di cui all'articolo in commento si intende demandata sia al collegio, nel senso di tribunale in composizione collegiale, sia al giudice istruttore in funzione di giudice unico.
(2) La mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automatica fictio confessoria: il giudice è, infatti, tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio. La valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non è soggetta al sindacato di legittimità.
(3) L'art. 548 del c.p.c. richiama espressamente il primo comma dell'art. 232 del c.p.c. in relazione all'efficacia probatoria della mancata dichiarazione del terzo in sede di pignoramento presso terzi.
(4) La parte può giustificare la propria assenza con ogni mezzo, senza bisogno di una formale istruttoria. Il giudice valuta discrezionalmente le motivazione dell'impedimento (ad esempio, stato di salute precario dell'interrogando, eccessiva distanza tra la sede giudiziaria e il luogo di residenza della parte, ...).
(5) Oppure, più semplicemente, il giudice istruttore può rinviare l'udienza.

Brocardi

Ficta confessio

Spiegazione dell'art. 232 Codice di procedura civile

La disposizione in esame disciplina gli effetti della mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio, a cui viene equiparato il rifiuto di rispondere alle domande dell'avversario sui fatti di causa.

Viene qui fatto per un verso riferimento all'ammissione, e per altro verso si impone al giudice di inserire quel comportamento nel più ampio quadro degli altri elementi di prova acquisiti al processo.

A parte la tesi ormai superata dell'equivalenza della mancata risposta alla confessione, tre sono le alternative che in relazione a tale norma sono state prospettate:
  1. considerare la mancata risposta come argomento di prova ai sensi del secondo comma dell’art. 116 del c.p.c. (si tratterebbe di equiparare la mancata risposta alla stregua dei comportamenti);
  2. considerarla come semplice elemento indiziario: viene in questo caso conferito particolare rilievo all'inciso “valutato ogni altro elemento di prova”, per concluderne che il rifiuto dell'interrogatorio formale non può da solo giustificare la decisione, ma soltanto costituire, appunto, un elemento indiziario;
  3. considerarla come prova liberamente valutabile che, da sola, può essere utile per fondare la decisione del giudice ovvero operare, secondo le regole generali, in rapporto con altre prove: è questa la tesi che appare maggioritaria.

In conclusione, la mancata risposta non deve essere valutata per quella che avrebbe potuto essere la risposta, ma come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo.
Per tale ragione, ad essa non va attribuito valore di argomento di prova (come per qualsiasi altro comportamento), né valore di confessione, ma valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione.

La valutazione discrezionale del giudice in ordine alla mancata risposta si estende anche alla sussistenza o meno del legittimo impedimento.

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio deve essere comunicata alle parti costituite se emessa fuori udienza, mentre va notificata al contumace ex art. 292 del c.p.c..

Viene, infine, precisato che se il giudice istruttore dovesse riscontrare un giustificato motivo della parte alla mancata comparizione, può decidere di disporre l'interrogatorio anche al di fuori della sede giudiziaria, così come può decidere di rinviare l'udienza.

Massime relative all'art. 232 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10157/2018

Il principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, non prevedendolo l'art. 292 c.p.c. né l'art. 82, comma 3, disp. att. c.p.c., trova applicazione anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace; pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data. (Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 18/02/2014).

Cass. civ. n. 9436/2018

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 19/03/2015).

Cass. civ. n. 19833/2014

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità. (Rigetta, App. Bari, 06/04/2011).

Cass. civ. n. 17719/2014

In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (Nella specie, relativa ad un'azione revocatoria fallimentare di rimesse solutorie in conto corrente bancario, la corte territoriale aveva ricavato dalla mancata presentazione del legale rappresentante della banca a rendere l'interrogatorio, unitamente alle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del correntista).

Cass. civ. n. 7783/2010

La norma dell'art. 232 c.p.c. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.

Cass. civ. n. 6181/2009

Ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non è sindacabile in sede di legittimità purché adeguatamente e congruamente motivata. (Nella specie, proposta azione risarcitoria da parte di persona che, nel badare alla manutenzione dell'appartamento di un parente assente, era inciampata in un tappeto lasciato arrotolato sul pavimento, il giudice di merito, con valutazione considerata corretta dalla S.C., aveva ritenuto non raggiunta la prova sia del nesso di causalità tra la caduta della persona e la posizione dell'oggetto sia della colpa del proprietario dell'immobile).

Cass. civ. n. 10827/2008

I documenti formati dalla stessa parte che li produce (nella specie avvisi di pagamento per la sosta di un parcheggio, con indicazione delle date e delle ore ), se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi, ai sensi dell'art. 232, primo comma, c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto (fattispecie relativa a domanda di pagamento di corrispettivo per la sosta di veicolo in area pubblica gestita da società privata).

Cass. civ. n. 3258/2007

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo).

Cass. civ. n. 22407/2006

In tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. — secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, «valutato ogni altro elemento di prova» — va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario. (Nella specie, il convenuto non comparso aveva omesso di indicare qualsiasi elemento di prova a sostegno dell'eccezione di decorrenza del contratto di affitto da annata agraria antecedente a quella indicata dai ricorrenti).

Cass. civ. n. 5240/2006

La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.

Cass. civ. n. 15389/2005

La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poichè in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo; l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge nè per vizio di motivazione.

Cass. civ. n. 2864/2003

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a differenza dell'effetto automatico di ficta confessio ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 13635/2001

La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che l'esercizio negativo di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione non è in particolare configurabile un vizio di motivazione per il fatto che il giudice di secondo grado abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, atteso che il contenuto e l'estinzione del potere di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a quelli del giudice di primo grado, onde il secondo giudice non è in alcun modo vincolato al diverso esercizio della discrezionalità da parte del primo giudice.

Cass. civ. n. 11233/1997

La mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale, quindi, il giudice può negare nel caso concreto quel valore quando ritenga i fatti dedotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo purché dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione.

Cass. civ. n. 5194/1997

La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per rispondere all'interrogatorio formale, e quindi sulla configurabilità di una sua mancata risposta, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 1648/1996

La contumacia del convenuto e la mancata risposta del medesimo all'interrogatorio formale non dimostrano la fondatezza della pretesa dell'attore, atteso che il giudice può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova (art. 232 c.p.c.), mentre la contumacia — la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge — non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore.

Cass. civ. n. 5089/1993

Ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova — poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio — ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio.

Cass. civ. n. 2690/1987

Non è viziata da omessa motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, affermando che il giudice può ritenere come ammessi, valutato ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio, e l'esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 454/1981

Il principio secondo cui sfugge al controllo di legittimità la valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice del merito, giacché la ricerca dei vari elementi di prova e la valutazione di essi sono attività demandate alla esclusiva potestà del giudice di merito, è valido ed operante solo ove detto giudice dia contezza, nella motivazione, delle ragioni che sorreggono l'apprezzamento e, in ogni caso, mostri di avere tenuto presente l'intero quadro probatorio acquisito. È, pertanto, censurabile in sede di legittimità la pronuncia di merito che non valuti la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, nel quadro degli elementi da valutare, saggiandone la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio o che si limiti ad affermare che i testi addotti da una parte sono stati smentiti da quelli della controparte, senza indicare le ragioni della scelta adottata.

Cass. civ. n. 222/1963

L'impedimento alla presentazione al giudice per rispondere all'interrogatorio deferito in primo grado deve essere dimostrato in tale fase del processo, e non può essere dedotto per la prima volta in fase di appello né per contrastare le conseguenze di ordine probatorio che il giudice può avere tratto, a norma dell'art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione, né tanto meno, al fine di essere riammesso, nella stessa fase d'appello, a rendere l'interrogatorio.

Cass. civ. n. 3453/1962

L'art. 232 c.p.c. (in tema di mancata risposta all'interrogatorio) rimette alla facoltà discrezionale del giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti, mentre il corrispondente art. 218 c.p.c. abrogato poneva senz'altro, al riguardo, una presunzione iuris tantum di tacita confessione.

Cass. civ. n. 2249/1956

Quando nell'udienza originariamente fissata per l'assunzione dell'interrogatorio il giudice ne abbia disposto il rinvio ad una udienza successiva la parte interroganda, la quale voglia evitare gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 232 c.p.c., ha l'onere di ripresentarsi alla nuova udienza.

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Roberto Q. chiede
sabato 09/12/2017 - Emilia-Romagna
“se la mia controparte non si presenta all'interrogatorio formale per tre volte e il giudice di primo grado non menziona questa circostanza e mi da torto senza sentire altri testimoni e senza motivare la sua decisione di non ritenere la mancata comparizione come ammissione di responsabilità, è questo comportamento motivo di riammissione in giudizio da parte della corte costituzionale?”
Consulenza legale i 13/12/2017
Prima di affrontare il merito del quesito sottoposto alla nostra attenzione, riteniamo opportuna una precisione.

L’organo giurisdizionale chiamato a decidere sulla questione prospettata non è la Corte Costituzionale la quale ha delle competenze specifiche quali: giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; giudicare su eventuali atti di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica; verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.

Organo deputato eventualmente a giudicare sulla fattispecie in esame è invece la Corte di Cassazione.

Fatta questa precisazione, vediamo se la fattispecie in esame rientra tra le sentenze impugnabili dinanzi alla detta Corte di Cassazione.

L'interrogatorio formale è una tipica prova costituenda, destinata cioè a formarsi nel processo e nel contraddittorio con la controparte.

La sua funzione peculiare è rivolta a provocare la confessione giudiziale della controparte. Tale inequivoca finalità emerge con evidenza dall'art. 228 c.p.c., secondo cui la confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
Tale funzione spiega perché l'interrogatorio formale debba essere dedotto e formulato mediante articoli precisi su cui la parte è chiamata a rispondere (cfr. art. 230, comma 1 c.p.c.).

Quali sono le conseguenze se la parte che deve rendere interrogatorio formale non si presenta o si rifiuta di rispondere?

La risposta a tale domanda viene offerta dall’art. 232 c.p.c., il quale, appunto, disciplina le conseguenze della mancata comparizione a rendere interrogatorio formale stabilendo che “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”.

Ora, a prima lettura, viene spontaneo sostenere che il semplice rifiuto a rispondere o la mancata presentazione a rendere interrogatorio formale siano, di per sé, idonei a provocare una confessione ritenendo come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.

Tuttavia, a rendere la norma di non facile e scontata interpretazione, vi è l’inciso “valutato ogni altro elemento di prova”.

Tale inciso viene interpretato in giurisprudenza nel senso che la sola mancata comparizione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale non è da sola sufficiente a desumere una “fictio confessio” sulle circostanze oggetto di deferimento, posto che occorre comunque valutare complessivamente le altre risultanze istruttorie ritualmente acquisite.

Dunque, la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.

In sostanza il giudice può ritenere ininfluente la circostanza che l’interrogatorio formale non sia stato esperito in quanto può aver maturato il proprio convincimento da altre circostanze e da altri elementi probatori.

Ed infatti la Giurisprudenza ha chiarito che “la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale, non è affetta da vizio di motivazione posto che l’art 232 cp.c. riconduce a tale condotta della parte solamente una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando nel potere discrezionale del giudice, non è suscettibile di censure in sede di legittimità( Cassaz. Civ. 17 giugno 2013, n. 15095; Cassaz. Civ. 8 aprile 2011, n. 8052).
In tema di prove, l’art. 232 c.p.c. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all’interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova. (cfr. Cass. 6 agosto 2014, n. 17719).

Pertanto, si ritiene che non possono costituire oggetto di ricorso per cassazione le deduzioni relative al mancato esercizio di una facoltà discrezionale del giudice, quale quella di trarre argomento di prova dalla mancata comparizione del convenuto a rendere l’interrogatorio formale.

Alla luce di quanto detto non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che, pur in caso di mancata risposta all’interrogatorio formale, non ritenga ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso.

Non essendo attribuito all’interrogatorio un valore di prova legale, l’apprezzamento sul peso da attribuirgli è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (cioè con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione).

Ne consegue, pertanto, che la sentenza in argomento non potrà essere impugnata con ricorso per Cassazione poiché, come detto, non ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio rientra nella c.d discrezionalità del giudice e non può costituire un vizio di legittimità della sentenza tale da poterla impugnare in Cassazione per tale motivo.