Cassazione civile sentenza n. 2249 del 23 giugno 1956

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando nell'udienza originariamente fissata per l'assunzione dell'interrogatorio il giudice ne abbia disposto il rinvio ad una udienza successiva la parte interroganda, la quale voglia evitare gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 232 c.p.c., ha l'onere di ripresentarsi alla nuova udienza.

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