Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5240 del 10 marzo 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il deferimento del giuramento suppletorio, anche qualora sia stato espressamente richiesto da una parte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, le cui valutazioni in ordine alla sussistenza del requisito della cosiddetta semi-plena probatio ed alla scelta della parte alla quale deferirlo costituiscono apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo della adeguatezza della motivazione.

(massima n. 2)

La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.

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