Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10827 del 29 aprile 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

I documenti formati dalla stessa parte che li produce (nella specie avvisi di pagamento per la sosta di un parcheggio, con indicazione delle date e delle ore ), se caratterizzati da un apprezzabile grado di specificità, possono assumere valenza indiziaria e costituire una risultanza di riferimento sufficiente a consentire al giudice di ritenere per ammessi, ai sensi dell'art. 232, primo comma, c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio cui la parte non abbia risposto (fattispecie relativa a domanda di pagamento di corrispettivo per la sosta di veicolo in area pubblica gestita da società privata).

(massima n. 2)

La domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta di un veicolo in area pubblica, proposta da una società privata cui l'amministrazione comunale abbia affidato la gestione del parcheggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda di un privato nei confronti di un altro privato, che trova la propria causa petendi nella supposta esistenza di un diritto soggettivo a ricevere una prestazione, restando peraltro irrilevante l'insussistenza concreta di quel diritto in una controversia pronunciata secondo equità, in relazione al valore della controversia, rispetto alla quale rileva il rispetto di principi costituzionali e di principi informatori della materia (nella specie impropriamente invocati rispetto alla materia delle sanzioni amministrative ), nonché delle norme sopranazionali (che nella specie non vengono in considerazione ).

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