Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato una domanda di restituzione di somme di danaro perché la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio deferitogli dall'attrice non costituiva prova sufficiente dell'asserito rapporto di mutuo, considerato che l'esistenza di una relazione sentimentale tra le parti rendeva incerta l'individuazione della causa sottostante l'emissione degli assegni in favore del convenuto medesimo).

(massima n. 2)

In tema di contratto di mutuo, poichè il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di danaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto - il contratto di mutuo - e che, in forza di questo, il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato la domanda di restituzione perchè la produzione delle copie degli assegni, da cui risultava la dazione di danaro dall'attrice al convenuto, non era decisiva per dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo). (Rigetta, App. Catania, 1 Marzo 2002).

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