Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19833 del 19 settembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., la proposizione, in via riconvenzionale, da parte del convenuto dinanzi alla sezione specializzata agraria, di una domanda di accertamento della esistenza di un rapporto di affittanza agraria, ovvero la prospettazione, in via di mera eccezione, della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilitā delle norme speciali in tema di rapporti agrari, č idonea a radicare la competenza di quel giudice anche se il tenore della domanda attorea inizialmente poteva legittimamente escluderla, senza che alcun rilievo assuma la circostanza che in corso di causa la domanda riconvenzionale venga dichiarata improponibile o rigettata, ovvero l'eccezione venga ritenuta infondata.

(massima n. 2)

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non č affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltā, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non č suscettibile di censure in sede di legittimitā. (Rigetta, App. Bari, 06/04/2011).

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