Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3453 del 29 dicembre 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 232 c.p.c. (in tema di mancata risposta all'interrogatorio) rimette alla facoltą discrezionale del giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti, mentre il corrispondente art. 218 c.p.c. abrogato poneva senz'altro, al riguardo, una presunzione iuris tantum di tacita confessione.

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