Cassazione civile Sez. III sentenza n. 108 del 9 gennaio 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

L'ordine di borsa in forza del quale una banca si sia impegnata ad acquistare e a trasferire al cliente la proprietā di un certo numero di azioni di una societā cooperativa a responsabilitā limitata, ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, nell'ambito del quale la proprietā si trasmette esclusivamente, a norma dell'art. 1378 c.c., mediante l'individuazione dei beni che ne formano oggetto, non essendo sufficiente la messa a disposizione delle azioni presso la societā. Pertanto, in difetto di tale individuazione, la banca č inadempiente al suo obbligo essenziale, quale commissionaria, di ritrasferire al committente la cosa acquistata per suo conto, facendogliene acquistare la proprietā.

(massima n. 2)

Nel contratto di commissione, la buona fede che deve presiedere alla formazione dei contratti in generale comporta che il soggetto (individuale, quale un agente di cambio, o collettivo quale una banca) cui venga affidato l'incarico di acquistare titoli, e che, esercitando professionalmente tale attivitā, conosce, o deve conoscere, i limiti oggettivi dell'operazione, sia tenuto prima di accettare l'incarico ad informare di tali limiti il cliente, salvo che sugli stessi quest'ultimo si presenti giā pienamente informato. Ne consegue che nel caso di incarico ad una banca di acquisto di azioni di una societā cooperativa a responsabilitā, il commissionario ha l'obbligo di informare il cliente della necessitā di acquisire l'autorizzazione degli amministratori ai fini della opponibilitā dell'acquisto alla societā emittente a norma dell'art. 2523 c.c.

(massima n. 3)

Quando nella comparsa conclusionale delle varie tesi fra loro collidenti sostenute nell'atto di citazione o di appello, in via cumulativa o subordinata, ne venga adottata solo una che elida le altre, il principio di non contraddizione legittima il giudice a ritenere abbandonate le altre tesi e difese, senza che ciō si ponga in contrasto con la funzione propria della comparsa conclusionale, (il cui unico scopo č quello di illustrare le domande ed eccezioni proposte) o con il principio per cui, quale atto proveniente dal difensore, essa č insuscettibile di contenere dichiarazioni di valore confessorio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.