Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 315 del 12 gennaio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile l'eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia proposto un intervento innovativo in causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti, atteso che l'intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all'interveniente la medesima prescrizione già tempestivamente eccepita nei confronti dell'altra parte.

(massima n. 2)

Per il principio di concentrazione delle impugnazioni di cui all'art. 333 c.p.c., applicabile anche con riguardo alle impugnazioni contro la sentenza non definitiva, la parte soccombente nella sentenza non definitiva e in quella definitiva, ove quest'ultima venga impugnata per prima dalla controparte risultata parzialmente soccombente, è tenuta a proporre impugnazione incidentale contro la sentenza non definitiva nello stesso procedimento introdotto con l'impugnazione principale avverso la sentenza definitiva, nei limiti temporali segnati dall'art. 343 c.p.c. Tale principio non muta in ipotesi di cause scindibili e di mancata proposizione della riserva ex art. 340 c.p.c. da parte del contumace, essendo le norme che regolano l'appello incidentale applicabili tanto nelle cause inscindibili o dipendenti, quanto di cause scindibili, perché l'esigenza di rendere unitario il giudizio d'appello (a fronte di un giudizio di primo grado unitariamente trattato e definito) permane intatta, indipendentemente dalla circostanza che la pluralità di parti derivi da un litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, ovvero da un litisconsorzio facoltativo, proprio o improprio.

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