Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11547 del 2 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, correggendone la motivazione, ritenendo questione nuova quella afferente alla qualificazione di un contratto come definitivo anziché come preliminare, ai fini dell'eccezione di inammissibilità dell'azione revocatoria o di prescrizione di quella ordinaria, in quanto lo scrutinio di tale questione implicava, per definizione, l'espletamento di nuove indagini di fatto).

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