Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10389 del 3 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell'attore, č motivo di nullitā, non di mera irregolaritā, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto.

(massima n. 2)

La nullitā del giudizio di primo grado, che sia irritualmente proseguito, nella contumacia del convenuto, nonostante la tardiva costituzione dell'attore, impone al giudice d'appello di decidere il merito della causa, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attivitā che gli erano state impedite in conseguenza della nullitā.

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