Il principio enunciato da questo articolo sembra superfluo perché ovvio, tuttavia non lo è, e lo si spiega per la necessità di precisare che non è sufficiente a far cessare l’amministrazione il semplice impossessamento di beni ereditari operato dal chiamato; una volta che l’autorità giudiziaria abbia nominato un curatore per assicurare la conservazione delle cose ereditarie, tale suo provvedimento potrà cessare di avere effetto solo quando l’eredità sia stata accettata.
Ma oltre a tale causa, tipica, di cessazione della curatela, ve ne sono altre che determinano lo stesso effetto: esse riguardano o uno stato di fatto e, quindi possono dirsi
oggettive, oppure concernono la persona del curatore e sono allora
soggettive.
Appartengono alla prima categoria, oltre quella, già rilevata, del
chiamato che adisce l’eredità, anche:
a) l’
acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato ove nessuno dei successibili entro il sesto grado si adoperi a reclamarli;
b) il
verificarsi della condizione sotto cui il chiamato fu istituito;
c) la
liquidazione di tutto il patrimonio ereditario attraverso il pagamento dei debiti e dei legati che abbiano assorbito l’intero asse.
Sono cause soggettive, invece, i fatti che concernono la persona del curatore: tali sono la
morte o la
sopraggiunta incapacità (l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento) o la
revoca del curatore, la
rinuncia da questo fatta all’ufficio; è intuitivo che solo le prime determinano la cessazione, in senso tecnico, della curatela, mentre le seconde attuano solo una modifica nella persona del curatore.
Cessata l’amministrazione, il curatore deve, nelle stesse formalità prescritte, al medesimo fine, per l'erede beneficiato,
rendere il conto della sua attività o all’erede o al nuovo curatore che a lui sia stato eventualmente surrogato o, in ultimo, allo Stato, se non si presenta alcun successibile a reclamare l’eredità. Esentato dall’obbligo del rendiconto è il
genitore che abbia amministrato l’eredità nell’interesse del figlio suo concepito.
Dal rendiconto il curatore potrà risultare o creditore o debitore dell’eredità; a lui si applicano, in tal caso, le norme relative al mandato. Egli ha diritto ad un compenso per l’opera prestata.