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Articolo 532 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Cessazione della curatela per accettazione dell'ereditā

Dispositivo dell'art. 532 Codice Civile

(1)Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata [470, 586 c.c.](2)(3).

Note

(1) La norma, benché indichi il curatore, deve intendersi riferita all'intero complesso di norma in tema di eredità giacente (v. articoli da 528 a 532 del c.c.).
(2) Rileva sia accettazione espressa che quella tacita; sia beneficiata che pura a semplice.
Irrilevante è, invece, l'immissione dell'erede nel possesso dei beni ereditari.
(3) Ulteriori ipotesi che determinano la cessazione dell'eredità giacente sono l'esaurimento dell'attivo ereditario, in seguito al pagamento dei debiti ereditari, e la devoluzione dell'eredità allo Stato (v. art. 586 del c.c.).

Ratio Legis

In caso di accettazione dell'eredità da parte del chiamato è quest'ultimo che subentra al curatore nella tutela della ragioni dell'eredità. Viene di conseguenza meno l'utilità dell'istituto.

Spiegazione dell'art. 532 Codice Civile

Il principio enunciato da questo articolo sembra superfluo perché ovvio, tuttavia non lo è, e lo si spiega per la necessità di precisare che non è sufficiente a far cessare l’amministrazione il semplice impossessamento di beni ereditari operato dal chiamato; una volta che l’autorità giudiziaria abbia nominato un curatore per assicurare la conservazione delle cose ereditarie, tale suo provvedimento potrà cessare di avere effetto solo quando l’eredità sia stata accettata.

Ma oltre a tale causa, tipica, di cessazione della curatela, ve ne sono altre che determinano lo stesso effetto: esse riguardano o uno stato di fatto e, quindi possono dirsi oggettive, oppure concernono la persona del curatore e sono allora soggettive.
Appartengono alla prima categoria, oltre quella, già rilevata, del chiamato che adisce l’eredità, anche: a) l’acquisto dei beni ereditari da parte dello Stato ove nessuno dei successibili entro il sesto grado si adoperi a reclamarli; b) il verificarsi della condizione sotto cui il chiamato fu istituito; c) la liquidazione di tutto il patrimonio ereditario attraverso il pagamento dei debiti e dei legati che abbiano assorbito l’intero asse.

Sono cause soggettive, invece, i fatti che concernono la persona del curatore: tali sono la morte o la sopraggiunta incapacità (l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento) o la revoca del curatore, la rinuncia da questo fatta all’ufficio; è intuitivo che solo le prime determinano la cessazione, in senso tecnico, della curatela, mentre le seconde attuano solo una modifica nella persona del curatore.

Cessata l’amministrazione, il curatore deve, nelle stesse formalità prescritte, al medesimo fine, per l'erede beneficiato, rendere il conto della sua attività o all’erede o al nuovo curatore che a lui sia stato eventualmente surrogato o, in ultimo, allo Stato, se non si presenta alcun successibile a reclamare l’eredità. Esentato dall’obbligo del rendiconto è il genitore che abbia amministrato l’eredità nell’interesse del figlio suo concepito.

Dal rendiconto il curatore potrà risultare o creditore o debitore dell’eredità; a lui si applicano, in tal caso, le norme relative al mandato. Egli ha diritto ad un compenso per l’opera prestata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

258 Nell'art. 533 del c.c. ho modificato la definizione della petizione di eredità, allo scopo di mettere in rilievo che il carattere universale della petitio non consiste nel fatto che il convenuto possiede l'eredità o parte di essa, come appariva dalla vecchia formula che impropriamente parlava di un possesso dell'eredità (si possiedono in realtà beni singoli e non l'eredità come universitas), ma è riposto invece nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore alla restituzione. L'art. 532 del c.c. configura la petitio come un'azione di condanna, perché questo è l'atteggiamento tipico di tale azione, ma è chiaro che ciò non può menomamente pregiudicare l'ammissibilità di una pura azione di accertamento della qualità di erede, la quale discende dai principii generali del nostro diritto processuale.

Massime relative all'art. 532 Codice Civile

Corte cost. n. 83/2021

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale dell'art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non prevede tra le "spese anticipate dall'erario" l'onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario.

Cass. civ. n. 5082/2006

Il curatore dell'ereditā giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve proporre l'istanza nei confronti degli aventi diritto all'ereditā, ovvero, ove i chiamati vi abbiano rinunciato, degli ulteriori successibili, oltre che degli eventuali creditori dell'ereditā e dei soggetti comunque interessati a proporre azioni nei confronti dell'ereditā medesima, instaurando nei loro riguardi il contraddittorio. In difetto, il procedimento di liquidazione č affetto da nullitā, e non produce alcuna efficacia la pronuncia emessa dal giudice competente nei confronti dei contraddittori non sentiti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato il decreto impugnato ritenendo sussistente la violazione del contraddittorio, poichč, pur risultando dagli atti del procedimento che gli eredi legittimi del "de cuius" avevano rinunciato all'ereditā anteriormente alla proposizione del ricorso da parte del curatore dell'ereditā giacente per la liquidazione delle sue competenze, il contraddittorio si sarebbe, comunque, dovuto instaurare nei riguardi sia degli eventuali chiamati in rappresentanza degli eredi legittimi rinuncianti, sia dello Stato, chiamato per delazione successiva anche in caso di rinuncia dei chiamati per delazione diretta, oltre che dei creditori, pur esistenti, dell'ereditā e, comunque, nei confronti dei soggetti titolari di diritti che li avrebbero legittimati a proporre azioni contro l'ereditā giacente).

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