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Articolo 778 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclami contro lo stato di graduazione

Dispositivo dell'art. 778 Codice di procedura civile

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile (1) sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione .

Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditariocalcolato sulla stima di inventario dei mobili (2) e a norma dell'articolo 15 per gli immobili (3).

I reclami si propongono con citazione [163] da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio(4).

Note

(1) Una volta ultimato lo stato di graduazione, viene dato avviso a creditori e legatari ai sensi dell'art. 501 del c.c., i quali hanno 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto dello stato di graduazione nel foglio degli annunci legali, per proporre reclamo al fine di contestarne la regolarità o l'errato collocamento nella graduazione o ancora il collocamento di soggetti non aventi diritto. Al procedimento di reclamo devono partecipare il reclamante, l'erede e colui di cui si contesta il diritto.
(2) La norma rinvia all'art. 775 del c.p.c., n. 2, che dispone l'obbligo di specificare il valore di tutti i beni nella redazione del verbale d'inventario.
(3) Si precisa che il valore della causa corrisponde alla somma del valore di tutti i beni mobili così come stimato nell'inventario e di tutti i beni immobili, calcolato moltiplicando il reddito dominicale (per i terreni) o la rendita catastale (per i fabbricati) per le aliquote fissate dall'art. 15.
(4) Nonostante il procedimento di reclamo avverso lo stato di graduazione sia disciplinato dalle regole dettate in materia di procedimenti in camera di consiglio (art. 737 del c.p.c.), non viene fatto rientrare tra quelli di volontaria giurisdizione, ma è inserito viene considerato nel novero dei procedimenti contenziosi. Infatti, viene introdotto con citazione e si svolge come un qualsiasi giudizio ordinario di cognizione (art. 163 del c.p.c. e ss.). Il procedimento si chiude con sentenza che è, quindi, appellabile e ricorribile in Cassazione.

Spiegazione dell'art. 778 Codice di procedura civile

Gli artt. 484 e ss. c.c. disciplinano l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario, la quale risponde all'esigenza di tenere distinto il patrimonio dell'erede da quello del defunto.
Nel momento in cui effettua tale tipo di accettazione, l'erede deve procedere alla liquidazione del patrimonio ereditario, adempimento che, ex art. 495 del c.c., deve essere effettuato trascorso un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione beneficiata o dall'annotazione nel caso in cui l'inventario sia posteriore alla dichiarazione.
Infatti, la finalità ultima di tale forma di accettazione è quella della eliminazione del passivo dell'eredità, essendo attribuito all'erede il compito di soddisfare i creditori cum viribus hereditatis.
A tale scopo è previsto che l'erede possa pagare i creditori:
a) mano a mano che si presentano, salvi i diritti di poziorità, purchè creditori e legatari non si oppongano ed egli non intenda promuovere la liquidazione ex art. 503 del c.c.;
b) con il rilascio dei beni ai creditori o legatari, a cui fa seguito la nomina di un curatore da parte del tribunale che provvede a liquidare i beni dell'eredità ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c.;
c) mediante una liquidazione concorsuale dell'eredità.

In questi ultimi due casi i creditori ed i legatari sono invitati a presentare le dichiarazioni di credito entro un termine ben preciso, decorso il quale l'erede (ovvero il curatore, nell’ipotesi di cui alla lettera b), procede, con l'assistenza del notaio e senza l'intervento degli interessati, a formare lo stato di graduazione, in cui i creditori verranno collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione, con preferenza dei creditori rispetto ai legatari.

Dopo che è stato formato lo stato di graduazione, il notaio ex art. 501 del c.c. deve darne comunicazione, con lettera raccomandata, ai creditori ed ai legatari e deve anche provvedere alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nel foglio degli annunci legali della provincia.
Entro trenta giorni da tale comunicazione, i creditori e i legatari, non avendo partecipato alla formazione dello stato passivo, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto.
Ebbene, la disposizione in esame disciplina appunto la sola ipotesi in cui un creditore contesti, mediante reclamo, la collocazione nello stato di graduazione di altri creditori; peraltro, si ritiene ammissibile anche il reclamo proposto da chi sia stato escluso in tutto o in parte dallo stato di graduazione o da colui al quale sia stata negata l'esistenza della garanzia.

Il reclamo disciplinato da questa norma è un vero e proprio atto introduttivo di un giudizio contenzioso, paragonabile alle opposizioni allo stato passivo e va proposto al tribunale competente per valore del luogo in cui si è aperta la successione (la competenza è distribuita fra giudice di pace e tribunale).
Per la determinazione del valore della causa occorre fare riferimento all’attivo ereditario determinato per i beni mobili secondo la stima risultante dall'inventario e per gli immobili in base al tributo diretto verso lo Stato.
La forma che il reclamo deve rivestire è quella dell’atto di citazione e, come si è prima accennato, si svolge con le forme del giudizio ordinario di cognizione, circostanza questa che induce a riconoscergli natura contenziosa.

L'atto introduttivo del giudizio va notificato all'erede e, in via eventuale, agli altri creditori o legatari dei quali si contesta l'inclusione nello stato di graduazione o lo stato di essa.
Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stato di graduazione; in mancanza di opposizione, lo stato di graduazione diventerà definitivo e costituirà titolo esecutivo contro l'erede, il quale potrà alienare i beni ereditari nel rispetto delle autorizzazioni di cui agli artt. 747 e 748 c.p.c., ovvero rilasciare i beni affinché siano liquidati da un curatore nominato dal giudice, al fine di soddisfare i creditori e i legatari, sempre rispettando lo stato di graduazione.

Massime relative all'art. 778 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14821/2012

L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita.

Cass. civ. n. 4972/2012

In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di più coeredi, l'art. 504 c.c. prescrive l'unicità della liquidazione concorsuale, nel senso che, individuato il notaio incaricato dal coerede che abbia assunto l'iniziativa in relazione alla liquidazione stessa, gli altri coeredi coinvolti debbono parteciparvi e, in caso di reclamo ex art. 501 c.c., sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, i cui effetti, data la suddetta unicità, sono destinati a riflettersi sulle loro posizioni.

In tema di accettazione di eredità con beneficio d'inventario, poiché il reclamo contro lo stato di graduazione previsto dall'art. 501 c.c. dev'essere proposto, a norma dell'art. 778, terzo comma, c.p.c., con citazione, dando luogo così a un ordinario giudizio contenzioso, ne deriva che l'appello deve proporsi nella medesima forma.

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